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Risarcimento del danno esistenziale a seguito di lesione estetica

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Vistane la specificità, sottoponiamo alla Vostra attenzione una sentenza del tribunale sandonatese in materia di danno esistenziale dopo la nota pronuncia delle Sezioni Unite.

Quella di cui si discorre è sentenza che affronta ancora una volta il problema della personalizzazione del danno non patrimoniale, nelle componenti del danno esistenziale, danno morale e danno psichico.

Una ragazza di 24 anni, dalla personalità narcisistica, lavora come ragazza immagine nelle discoteche; un grave incidente la priva della propria bellezza e dei sogni di sfruttare il proprio aspetto esteriore per accedere al mondo della moda. La fragilità della ragazza la fa precipitare in un vortice depressivo che assume carattere permanente.

La sentenza si preoccupa di accertare quali siano i limiti della personalizzazione del danno non patrimoniale, circoscrivendo il danno risarcibile alla luce del criterio della causalità adeguata.

La sentenza si discosta inoltre parzialmente dalle risultanze cui perviene il CTU, individuando un pregiudizio concreto più grave di quello accertato dal consulente.

dott. Viviana Mele





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA

SEZIONE DISTACCATA DI SAN DONA’ DI PIAVE

in persona della dr.ssa Viviana Mele ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17060 del R.G.A.C.C. dell’anno 2004, trattenuta in decisione nell’udienza del 4.3.2010 e vertente

TRA

MARIA ROSSI,

rappresentata e difesa dall’avv. Giulio Chiovenda ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Donà, Corso Trentin, n. 58 scala B, giusta mandato in calce all’atto di citazione

ATTRICE

E


ASSICURAZIONI Insurance S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv. Piera Calamandrei ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Jesolo (VE), via Baffile n 22, come da procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione

CONVENUTA

NONCHE’


BIANCHI E VERDI & NERI S.R.L.

CONVENUTI CONTUMACI


Oggetto: risarcimento del danno

Conclusioni: come da verbale del 4.3.2010

 

MOTIVI DELLA DECISIONE


La sig.ra MARIA ROSSI ha esposto che il giorno 18.4.1997 si trovava sulla S.P. 77 in direzione Eraclea, a bordo della moto Honda condotta dall’amico Romolo Romani, quando è stata colpita violentemente dalla vettura Nissan Trade, di proprietà di ROBERTI e VERDI & NERI s.r.l. e condotta dal sig. Verdi. L’attrice ha esposto di aver subito gravi lesioni a seguito dell’urto, riportando altresì trauma al viso che le ha impedito di proseguire nella propria attività di ragazza immagine e che le ha cagionato un grave danno non patrimoniale, estetico ed alla vita di relazione.

L’attrice ha concluso:

accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva dei convenuti nella causazione del sinistro di cui in narrativa, condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali, morali ed esistenziali, nella somma di € 400.000,00 o in quella ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi dalla data dell’evento al saldo e della rivalutazione monetaria;

con vittoria delle spese di lite.

Con apposita comparsa si è costituita Assicurazioni Insurance s.p.a., riconoscendo la dinamica del sinistro e l’esclusiva responsabilità dei convenuti, asserendo di aver già corrisposto in via stragiudiziale all’attrice la somma di € 101.645,68 e di aver così interamente coperto il danno subito dall’attrice.

La convenuta ha concluso:

accertato che la convenuta ha già corrisposto in via stragiudiziale all’attrice la somma di € 101.645,68, rigettarsi o ridursi al minimo la domanda dell’attrice; con vittoria delle spese di lite.

ROBERTI e VERDI & NERI s.r.l., regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.

La causa, istruita con produzione documentale ed esame testimoniale, espletata una consulenza medico-legale, è stata trattenuta in decisione all’udienza del 4.3.2010, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.


≈≈≈≈≈

Parte convenuta ha riconosciuto la propria responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro e la conseguente obbligazione al risarcimento del danno patito dall’attrice, ma ha contestato il quantum debeatur richiesto. L’esame si concentrerà dunque sulla quantificazione del danno risarcibile; con la precisazione che parte attrice ha presentato la richiesta di un’ingente somma onnicomprensiva, omettendo di indicare partitamene gli importi legati a ciascuna componente (manca infatti qualsiasi riferimento al reddito dell’attrice, all’invalidità permanente, all’applicazione delle tabelle dell’intestato tribunale, alla percentuale di invalidità, alle spese sostenute).

Il caso di specie porta in auge il dibattito, fortemente acceso in dottrina e giurisprudenza, circa i confini della risarcibilità del danno non patrimoniale.

Come noto tale figura di danno, scolpita nell’infelice formulazione normativa dell’art. 2059 c.c., ha a lungo trovato applicazione marginale e residuale: dottrina e giurisprudenza tradizionali esigevano infatti la sussistenza di un’ipotesi di reato o un’altra espressa previsione normativa al fine della risarcibilità del danno non patrimoniale.

Nel tempo il sistema giuridico internazionale ha sviluppato una rinnovata concezione dell’importanza della persona in sé, al di fuori della sfera patrimoniale ed alla luce delle molteplici dimensioni in cui ciascuno realizza se stesso.

Sull’humus delle dichiarazioni universali dei diritti dell’uomo, del riconoscimento dei diritti della personalità e della necessità di un’adeguata tutela di essi è germogliata la giurisprudenza che ha riconosciuto il risarcimento del danno biologico.

Sono ormai storia del diritto le vicende che, attraverso interpretazioni estensive e acrobazie giuridiche, hanno riconosciuto il risarcimento del danno biologico.

Corte costituzionale e Corte di Cassazione, seguite dall’attenta giurisprudenza di merito, hanno gradualmente segnato il solco verso l’autonoma dignità del danno non patrimoniale. E così, passando attraverso le ibride figure del danno evento e del danno conseguenza, con le celebri sentenze nn. 8827 e 8828 del 2003 finalmente si è riconosciuta la dignità del danno non patrimoniale, come figura autonomamente risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c..

Tali pronunce hanno stabilito che ogni qualvolta la situazione giuridica soggettiva lesa sia dotata di protezione costituzionale, il soggetto ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., indipendentemente dall’esistenza di un’ipotesi di reato.

L’evoluzione giurisprudenziale, giunta al termine di un faticoso percorso intrapreso da dottrina e giurisprudenza in prospettiva metanazionale, ha tuttavia presto prodotto effetti degenerativi. E così sono proliferate richieste di risarcimento di danni bagatellari, incoraggiati dall’incerta definizione dei contorni del danno esistenziale. La perdita di una partita di tennis, il disagio per la mancata attivazione tempestiva della linea telefonica o la distruzione del disco del cantante preferito sono stati presentati quali basi per il risarcimento di un non meglio precisato danno esistenziale.

Nel vorticoso evolversi di figure dallo spessore incerto era inevitabile che la giurisprudenza di legittimità intervenisse nuovamente a porre un freno alle assurde pretese risarcitorie, che pur talvolta hanno trovato accoglimento (in particolar modo nella giurisprudenza dei giudici di pace).

E così si è pervenuti alle ormai celebri sentenze di San Martino, con cui si è stabilito che “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale”. (Cass. civ., sez. U, n. 26972 dell’11.11.2008; conformi le nn. 26973, 26974, 26975 dell’11.11.2008; sez. 3, n. 3906 del 18.2.2010)

Già alcune pronunce precedenti avevano comunque precorso il futuro, precisando che “nella nozione di danno biologico - che è danno alla salute e rientra, per il disposto dell'art. 32 Cost., tra i valori della persona umana considerati inviolabili dalla Costituzione, la cui tutela è apprestata dall'art. 2059 cod civ. - rientrano tutte le ipotesi di danno "non reddituale", e cioè i danniestetici, quelli alla vita di relazione e i danni da riduzione della capacità lavorativa generica”. (Cass. civ., sez. 3, n. 12247 del 25.5.2007).

In una delle sentenze più recenti sul danno non patrimoniale alla persona (sentenza 16 febbraio 2009, n. 3677) – resa con riguardo ad una fattispecie concernente il licenziamento illegittimo – la Corte di Cassazione ha confermato i principi di diritto sanciti dalle pronunce di San Martino ed ha precisato che:

  1. il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge; questi casi si dividono in due gruppi: quelli in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quelli in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norme di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., “per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge”;

  2. “il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia, onnicomprensiva, unitaria, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto categorie”;

  3. “il c.d. danno esistenziale, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato;

  4. il diritto al risarcimento del danno morale, in tutti i casi in cui esso è ritenuto risarcibile, “non può prescindere dalla allegazione da parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio”.

Una delle figure su cui maggiormente si è discusso in passato è proprio quella del danno esistenziale nella forma del danno estetico, centrale nella soluzione della presente controversia.

Le considerazioni sopra svolte svelano come non sia più consentito riconoscere autonoma dignità al danno estetico, dovendo lo stesso valere quale componente della personalizzazione del danno biologico.

Proprio la necessità della personalizzazione impone tuttavia di valutare attentamente le caratteristiche del caso di specie. La vittima è infatti una giovane ragazza, all’epoca del sinistro neppure venticinquenne, con personalità narcisistica e forte attenzione per l’aspetto esteriore. La consapevolezza della propria bellezza spinge la sig.ra ROSSI ad intraprendere la carriera, sia pure occasionale, di ragazza immagine nelle discoteche (si vedano la documentazione fotografica in atti e le deposizioni dei testi Semproni e Liberi). La circostanza che l’attrice, poco più che ventenne, si sia sottoposta ad intervento di protesi mammaria (cfr. CTU dott. Zoli) conferma l’attenzione maniacale per l’aspetto esteriore.

La personalità narcisistica della sig.ra ROSSI fa sì che la stessa si nutra dell’apprezzamento altrui, degli sguardi compiaciuti della gente e dell’ammirazione per la propria bellezza.

A seguito del sinistro le lesioni all’aspetto esteriore hanno travolto quel narcisismo ed hanno portato l’attrice all’inaccettabile consapevolezza che il proprio aspetto esteriore non le avrebbe più procurato denaro (in misura modesta, come ragazza immagine) ed ammirazione.

La personalità narcisistica dell’attrice ne è uscita stravolta: la ragazza, in sé debole, si è lasciata trascinare in un vortice depressivo che l’ha condotta ad attacchi di panico, ansia, insonnia, senso di insicurezza.

Il CTU ha infatti accertato la presenza di attacchi di panico che hanno condizionato una grave agorafobia; crisi del precedente equilibrio psicologico e motivazionale; abbattimento della stima di sé; esiti cicatriziali dal ginocchio sinistro, con cicatrici antiestetiche al tatto. Il dott. De Nicola ha poi precisato di aver ravvisato immaturità nel carattere; aggressività mai repressa per l’uso di meccanismi difensivi dell’IO; ansia; abbassamento del tono dell’umore; panico; sintomi di conversione; insicurezza; precedente incapacità di sopportare la frustrazione da ferita narcisistica; instabilità emozionale; già presente rallentamento del personale sviluppo di maturazione affettiva.

Si perviene alla diagnosi di vere e proprie manifestazioni cliniche di disturbo dell’adattamento con ansia ed umore depresso o depressione reattiva, con danno temporaneo per disturbo dell’adattamento con ansia ed umore depresso e danno biologico permanente di tipo psichico.

Le peculiarità del caso di specie devono essere valorizzate in una duplice prospettiva.

Da un lato, nella personalizzazione del danno non patrimoniale devono necessariamente valutarsi l’attenzione dell’attrice per il proprio aspetto esteriore, l’esercizio dell’attività di ragazza immagine nelle discoteche e l’ambizione a servirsi della propria bellezza anche nel mondo del lavoro.

Sul punto la scrivente precisa che la considerazione del CTU dott. Zoli è stata riduttiva, non essendo nel potere del medico legale valutare in quale forma in concreto vada personalizzato il danno non patrimoniale.

Il CTU ha invero posto a fondamento delle proprie valutazioni la perizia elaborata dal collaboratore dott. De Pirro, ma non ha valorizzato le peculiarità della personalità dell’attrice. Né tale valutazione spetta al consulente, essendo riservata alla cognizione del giudice.

Le considerazioni sopra svolte depongono infatti per un incremento del risarcimento come riconosciuto dal CTU, non ritenendosi sufficiente la valutazione della sfera personale e dei rapporti interpersonali della vittima compiuta dal dott. Zoli.

Dall’altro lato, tuttavia, occorre ricordare il danneggiante non è tenuto a rispondere di ogni e qualsiasi aspetto delle lesioni subite dal danneggiato, in quanto è necessario che danno ed evento siano legati da un nesso di causalità adeguata.

Ciò significa che non è possibile imputare al danneggiante qualsiasi debolezza, anche assolutamente imprevedibile ed eccezionale, di cui sia portatore il soggetto leso. Diversamente opinando si arriverebbe ad imporre al soggetto un pregiudizio non causalmente collegato alla propria condotta, con violazione dell’art. 2043 c.c..

“In tema di responsabilità civile extracontrattuale, il nesso causale tra la condotta illecita ed il danno civile è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., in base al quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili; ne consegue che, ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente”. (Cass. civ., sez. 3, n. 15895 del 7.7.2009).

Nel caso di specie è emerso che la sig.ra ROSSI aveva una personalità debole, incapace di sopportare la frustrazione narcisistica e con rallentato sviluppo dell’emotività (rel. dott. De PIRRO). Tali caratteristiche hanno prodotto una crescita esponenziale della sofferenza emotiva della signora, creandole uno scompenso (sfociato in danno psichico permanente) che non è interamente riconducibile al sinistro.

Da una parte, quindi, il sinistro ha cagionato un danno non patrimoniale all’attrice, danno da personalizzare in relazione alle peculiarità soggettive della vittima; dall’altra parte la personalizzazione non può involgere quelle ulteriori componenti lesive che sono slegate dal sinistro e causalmente riconducibili in via esclusiva alla stessa danneggiata.

Precisati i criteri per la liquidazione del danno, si può ora procedere alla determinazione del pregiudizio risarcibile.

In primo luogo va ribadito che parte attrice ha omesso qualsiasi indicazione dei criteri con cui è pervenuta alla richiesta di cifre di eccezionale entità (€ 400.000,00 in atto di citazione, aumentati nel quantum ad € 650.000,00 in sede di scritti conclusivi).

Quanto al danno patrimoniale, l’attrice ha provato che prima del sinistro svolgeva l’attività di segretaria e che dopo l’evento lesivo ha dimesso tale mansione.

Tuttavia la sig.ra ROSSI non ha prodotto la dichiarazione dei redditi né altro elemento da cui possa desumersi l’importo dello stipendio mensile. Ai fini della liquidazione dunque, dato atto che il CTU ha accertato un’inabilità lavorativa assoluta di 3 mesi e parziale al 50% di 4 mesi, prendendo come base di calcolo lo stipendio medio di una segretaria all’epoca dei fatti e rivalutando l’importo alla data odierna secondo l’indice ISTAT, si perviene alla somma di € 12.500,00 omnicomprensiva. Non sussiste invece alcuna accertata incapacità lavorativa per il futuro, sicché nulla è dovuto a tal titolo.

Quanto al danno non patrimoniale da inabilità temporanea, applicando le tabelle del Tribunale di Venezia aggiornate al luglio 2009 ed assumendo come base l’inabilità accertata dal CTU dott. Zoli, si perviene alla somma al valore attuale di € 23.175,00.

Quanto al pregiudizio derivante dall’invalidità permanente, riconosciuta nella misura del 25%, considerando che al momento del sinistro la danneggiata aveva 24 anni, si riconosce la somma al valore attuale di € 63.360,00.

Tale danno va personalizzato, per quanto detto in precedenza, valutando però attentamente la constatazione che il danno biologico permanente ha in questo caso natura psichica ed è legato alla depressione conseguente all’evento. Ne deriva che nell’incremento da personalizzazione occorre scorporare quanto sia già confluito nell’invalidità permanente, per calcolarne solo la componente legata all’apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale, patite da parte attrice.

Il danno non patrimoniale è quindi personalizzato con un incremento pari al 40% del danno da invalidità temporanea e del 30% del danno da invalidità permanente. Un incremento ulteriore (come richiesto da parte attrice) infatti da un alto sarebbe ingiusta duplicazione del danno da invalidità permanente e dall’altro violerebbe il requisito del nesso di causalità adeguata.

Si perviene dunque alla somma di € 23.175,00 x 40% = € 9.270,00 ed a quella di € 63.360,00 x 30% = € 19.008,00.

Sommando le varie voci si ottiene un danno non patrimoniale pari ad € 23.175,00 + 63.360,00 + 9.270,00 + 19.008,00 = € 91.638,00.

A tale importo si aggiunge quello di € 13.000,00 a titolo di spese, nel limite in cui le stesse sono state considerate giustificate e pertinenti dal dott. Zoli.

Il danno complessivo ammonta ad € 107.138,00.

Da tale importo va detratto l’acconto di € 101.645,68 già liquidato dalla convenuta, con la conseguenza che il danno residuo è di € 5.492,32.

I convenuti vanno dunque condannati in solido al risarcimento del danno residuo di € 5.492,32; con la precisazione che gli importi sopra indicati sono stati calcolati sulla base di valori già rivalutati, di tal ché oltre a tali somme sono dovuti solo gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo, nonché gli interessi legali, determinati sulla somma dovuta e previamente devalutata ai valori dell’aprile 1997 e quindi rivalutata di mese in mese dall’aprile 1997 fino alla data della presente decisione.

Infine dalla documentazione depositata da parte attrice all’udienza di precisazione delle conclusioni si estromettono i docc. da 1 a 16, in quanto depositati tardivamente (la prima udienza utile era infatti quella del 6.11.2008).

In merito alle spese di lite, si osserva quanto segue: l’attrice è risultata vittoriosa solo in minima parte, essendosi accertato che la convenuta ha già risarcito in via stragiudiziale la quasi totalità del pregiudizio: l’esito della controversia ha dunque comportato l’accoglimento di quanto chiesto dalla convenuta in via subordinata; la materia è stata tuttavia interessata da importanti innovazioni giurisprudenziali, che hanno indotto ad un ripensamento della responsabilità aquiliana ed hanno indubbiamente comportato una riduzione del danno risarcibile (atteso l’espresso divieto di duplicazioni). L’esito della lite e l’evoluzione giurisprudenziale attuata nelle more del processo costituiscono gravi motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite. Le spese di CTU sono poste a carico delle parti attrice e convenuti nella misura del 50% ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia – Sezione distaccata di San Dona’ di Piave, definitivamente pronunciando nella causa N 17060/04 RG promossa da ROSSI MARIA nei confronti di Insurance Assicurazioni s.p.a., ROBERTI e VERDI & NERI s.r.l., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:

- condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore di parte attrice, danno che liquida nell’importo di € 5.492,32 (pari al residuo del danno subito, detratto l’acconto già versato nelle more da Insurance Assicurazioni s.p.a.) oltre interessi in misura legale dalla data della presente decisione al saldo nonché agli interessi legali, determinati sulla somma dovuta e previamente devalutata ai valori dell’aprile 1997 e quindi rivalutata di mese in mese dall’aprile 1997 fino alla data della presente decisione;

  • compensa interamente tra le parti le spese di lite;

  • pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice nella misura del 50% e delle parti convenute in solido nella misura del 50%.

San Dona’ di Piave, 25.5.2010

Il giudice

Dott.ssa Viviana Mele



Ultimo aggiornamento ( Giovedì 01 Luglio 2010 21:04 )  

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