Si segnala alla Vs. attenzione una interessante sentenza del Giudice Monocratico di San Donà di Piave - dott.ssa Viviana Mele - la quale ha precisato i termini per l'accoglimento della domanda di risoluzione di comodato sporta dai genitori nei confronti del figlio "bamboccione".
La sentenza in commento si aggiunge, quale dato socialmente rilevante e quantomai attuale, al concorde formante giurisprudenziale che tende oramai a penalizzare quella prole che, per sopraggiunti limiti di età e per colpevole inerzia, si trattenga nell'ambito dell'alveo familiare oltre il necessario.
Tra i precedenti recentemente assurti agli onori delle cronache, si ricorda la ormai famigerata sentenza del Tribunale di Padova che, nell'attribuire ragione ai genitori a scapito della figlia trentottenne, è giunto ad emanare, ai sensi dell'art. 342-bis c.c., un'ordine di protezione e di allontanamento della figlia dall'abitazione familiare per essere il relativo mènage divenuto (secondo i vittoriosi genitori) "insostenibile, conflittuale, esasperante".
La pronuncia del Magistrato sandonatese ci racconta vicende affatto simili, ed altrettanto aspre: il caso di specie vede infatti opposti un padre ed un figlio, l'uno concedente un immobile a titolo di comodato precario, l'altro nella veste comodatario renitente all'abbandono della favorevole e gratuita sistemazione per "problemi familiari e la difficoltà di trovare un lavoro".
La vicenda giuridica - ovvero la questione sorta attorno al rapporto di comodato - non presenta invero connotati particolarmente pregnanti: nessuna contestazione interveniva infatti in merito al carattere precario dell'accordo, ovvero del tempestivo intervento del "nutum" del padre ed attore, circostanze cui va aggiunto il fatto che l'immobile veniva restituito in corso di causa da parte di colui il quale, nel frattempo, ne era divenuto l'occupante "sine titulo".
Degni di segnalazione sono, invece, i criteri e le valutazioni del Magistrato attorno alla liquidazione del danno, reclamato dal padre-attore e fondato sull'illegittima protrazione del soggiorno oltre la richiesta del comodante: il Giudice rogante ha infatti ritenuto sussistere "in re ipsa" il danno subito dal padre, per il mero fatto di essere proprietario di un immobile deprivato - a causa dell'occupazione senza titolo - della propria intrinseca fruttuosità.
Si segnala inoltre che il valore locativo del bene, costituente la base di calcolo adottata per la valutazione del danno, è stato stabilito dal Giudice in applicazione dell'art. 115, comma 2°, c.p.c., ritenendo attestato il corrispondente valore secondo le "nozioni di comune esperienza" cui la norma citata fa riferimento.
Avvocato Matteo Depicolzuane
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE DISTACCATA DI SAN DONA’ DI PIAVE
Il Giudice dott.ssa Viviana Mele
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
da
Sempronio Semproni,
rappresentato e difeso dall’avv. Flavio Flavii ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in San Donà di Piave (VE) Corso dei Tigli n° 4, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
Tiberio Semproni
rappresentato e difeso dall’avv. Ignazia Ignazi ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in San Dona’ di Piave (VE), Piazza dei Liberi n° 12, giusta delega a margine della comparsa di costituzione
RESISTENTE
Oggetto: estinzione del contratto di comodato
Conclusioni: come da verbale del 6.5.2010
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. il sig. sempronio ha chiesto l’accertamento dell’estinzione del contratto con cui aveva concesso in comodato precario al figlio Tiberio il proprio immobile sito in Eraclea (VE) via Jesolo n. 4 e la conseguente condanna del comodatario al rilascio del bene ed al risarcimento del danno.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha affermato che l’abitazione con annesso garage era stata concessa al figlio in comodato d’uso senza determinazione di durata ed ha dedotto di aver inviato nell’agosto 2008 formale intimazione per il rilascio immediato dell’immobile.
Il resistente, costituitosi in giudizio nelle more tra l’udienza di prima comparizione e quella di discussione, ha confermato il carattere precario del comodato e la permanenza nell’immobile fino a tutto aprile 2010. All’udienza del 6 maggio 2010 è stato dato atto dell’avvenuta liberazione del bene da parte del comodatario.
Il caso in esame trova pacificamente la propria regolamentazione nella norma di cui all’art. 1810 c.c., a mente del quale “se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”.
Nel presente giudizio è emerso altresì che nell’agosto 2008 il sig. Sempronio chiese al figlio Tiberio di rilasciare immediatamente l’immobile, come da raccomandata prodotta in atti.
Sebbene spiaccia al giudicante constatare quanto forti siano i contrasti esistenti tra padre e figlio, la natura del rapporto personale tra comodante e comodatario non sposta i termini della decisione sotto un profilo giuridico. Le considerazioni svolte dal figlio circa i problemi familiari e la difficoltà di trovare un lavoro, infatti, non possono avere rilievo alcuno ai fini della decisione. Né è possibile con sentenza condannare padre e figlio ad andare d’accordo o imporre al genitore di fornire un alloggio gratuito al figlio ultraquarantenne.
A seguito della spontanea liberazione dell’immobile da parte del sig. Tiberio, comunque, sulla domanda di restituzione del bene deve essere dichiara la cessazione della materia del contendere. Occorre nondimeno scrutare la fondatezza della pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite, da effettuare alla stregua del principio della soccombenza virtuale.
Orbene, le evidenze processuali hanno delineato con certezza il diritto alla restituzione dell’immobile da parte del resistente: sono stati infatti riconosciuti come pacifici il contratto di comodato, la natura precaria del medesimo e la richiesta di liberazione inviata nell’agosto 2008.
Sul medesimo presupposto del diritto all’immediata liberazione del bene germoglia quello ulteriore al risarcimento danni subiti per effetto della tardiva restituzione dell’abitazione. Sul punto si ricorda che “in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è "in re ipsa", discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al c.d. danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del bene usurpato”. (Cass. civ., sez. 3, n. 10498 del 08/05/2006; sez. 3, n. 3251 del 11/02/2008).
Al fine della determinazione del valore locativo del bene si è ritenuto in parte antieconomico ed in parte esplorativo, alla luce del valore della controversia, della natura dei rapporti tra le parti e della documentazione prodotta, l’espletamento di CTU.
Orbene, in relazione all’ubicazione del bene, alle dimensioni di esso ed alla circostanza che vi è annesso il garage, atteso altresì che non è stata fornita prova dello stato dell’immobile, si ritiene che il canone di locazione equo sia da individuarsi in € 550,00 mensili.
Quanto alla durata, va rilevato che la richiesta di liberazione dell’immobile è stata notificata in data 18.8.2008 e che, stante la natura residenziale dell’abitazione, non ne era esigibile il rilascio immediato. Valutati dunque tempi equi per la ricerca di una nuova sistemazione, la conclusione del relativo contratto di locazione ed il trasloco del mobilio e dei beni personali, si ritiene che l’immobile avrebbe dovuto essere liberato dal resistente al massimo entro la fine di settembre 2008.
Il danno subito dal ricorrente per la mancata disponibilità dell’immobile è dunque valutato in € 550,00 mensili (al valore attuale) da liquidare a partire dall’1.10.2008 e fino alla data di rilascio (5.5.2010), per un totale di 19 mensilità ed un importo complessivo al valore attuale di € 10.450,00.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, determinando il valore della domanda in virtù del danno richiesto ed applicando onorari in misura compresa tra minimo e medio, attesa l’estrema semplicità della controversia, l’istruzione documentale, il numero di udienze (2) e l’assenza di questioni giuridiche di rilievo.
P.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. XXXXX/2009 R.G. promossa da Sempronio Semproni nei confronti di Tiberio Semproni:
a) accertato il diritto del ricorrente alla restituzione dell’immobile sito in Eraclea (VE) via Jesolo n° 4 e constatato l’avvenuto spontaneo rilascio di esso, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di restituzione svolta dalla parte ricorrente;
condanna Tiberio Semproni a pagare in favore di Sempronio Semproni la somma di € 10.450,00, oltre interessi in misura legale dalla domanda al saldo effettivo;
condanna Tiberio Semproni alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, pari ad € 20,00 per spese imponibili, € 139,22 per spese esenti, € 657,00 per diritti ed € 1.500,00 per onorari, oltre accessori come per legge.
San Donà di Piave, 6 maggio 2010
il Giudice
dott.ssa Viviana Mele
Pubblicazione a cura di
Segreteria della Camera Avvocati di San Donà di Piave



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