Camera Avvocati San Donà di Piave - Tribunale di San Donà di Piave - Venezia

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Rinvio alle S.U. per difetto di giurisdizione

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Si segnala alla Vs. attenzione una interessante ordinanza del Giudice Monocratico di San Donà di Piave, il quale ha sollevato questione di giurisdizione in merito ad una vicenda ad esso devoluta, dopo una sentenza della Commissione tributaria veneziana che aveva affermato a sua volta il difetto di giurisdizione del giudice tributario.
 
Il Giudice sandonatese, dott. Viviana Mele, muove dalla pronuncia della Corte Costituzionale, che con sent. n° 130/2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 2 l. 546/1992, disciplinante la competenza delle Commissioni tributarie, nella parte in cui assegna alle medesime indiscriminatamente tutta la materia delle sanzioni amministrative irrogate da uffici finanziari (quale è l’AAMS); la Corte ha infatti ritenuto che la giurisdizione della Commissioni tributarie possa sussistere solo in presenza di sanzioni correlate a disposizioni di natura tributaria, e non in base alla natura del soggetto che le irroga.
 
Non va dimenticato, infatti, che la sopravvivenza delle Commissioni tributarie nel nostro ordinamento dipende dalla loro preesistenza alla Costituzione, ed è compatibile con l'art. 102 Cost. - che sancisce il divieto della creazione di nuovi giudici speciali - solo a condizione che le funzioni giurisdizionali delle Commissioni siano connesse a quelle storicamente espletate dalle stesse; tali funzioni possono essere pertanto aggiornate dal legislatore, ma non snaturate.
 
L'ordinanza merita di essere segnalata anche perché essa rappresenta una delle prima applicazioni dell'art. 59 della legge 69/2009, che consente al giudice di sollevare d'ufficio la questione di giurisdizione avanti il Supremo collegio a Sezioni unite.
Nel caso di specie il Giudice monocratico, ritenendo che le sanzioni in contestazione siano connesse a disposizioni di natura impositiva-tributaria, preso atto che la Commisisone tributaria ha declinato la propria giurisdizione ha ritenuto di rimettere la questione alla Corte di cassazione, affinché risolva il contrasto giurisprudenziale.




TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE DISTACCATA DI SAN DONA’ DI PIAVE

In persona del giudice monocratico dott.ssa Viviana Mele ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nella causa civile iscritta al N 17084/09 RG e promossa da
SEMPRONIO CAIO, con l’avv. Luigi ULPIANO
Contro
Amministrazione Autonoma Monopoli - Ufficio Regionale 

Il giudice,
 
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 25.2.2010;

premesso che:
- il sig. SEMPRONIO CAIO ha presentato dinanzi alla Commissione Tributaria di Venezia opposizione avverso ordinanza-ingiunzione n° 219/06, n. prot. 2210, emessa dal Direttore dell’Ufficio Regionale dell’AAMS;
- il giudizio si è concluso con sentenza n° 58 depositata in data 6.4.2009, con cui il giudice adito ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario;
- il sig. SEMPRONIO CAIO ha dunque riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale intestato;
- in tale sede AAMS ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, per la sussistenza di competenza delle Commissioni tributarie a conoscere della sanzione;
- l’art. 59 l. 18-6-2009, n. 69, rubricato “Decisione delle questioni di giurisdizione”, dispone al comma 3 che:
“Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione”;

rilevato che:
-  la Corte Costituzionale con sent. n° 130/2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 2 l. 546/1992, disciplinante la competenza delle Commissioni Tributarie, nella parte in cui assegna alle medesime indiscriminatamente tutta la materia delle sanzioni amministrative irrogate da uffici finanziari (quale è l’AAMS);
- la Corte ha ritenuto illegittima la previsione in quanto fondata su un mero criterio soggettivo e valida anche nel caso in cui le sanzioni conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria;
- il criterio indicato dalla Corte Costituzionale ai fini della devoluzione alla giurisdizione tributaria  è dunque quello della natura tributaria della disposizione violata;
- l’art. 110 TULPS è contenuto in un testo che si intitola alla pubblica sicurezza ed era in origine connotato da una stretta funzionalità con tale esigenza;
- nel tempo tuttavia il legislatore ha introdotto delle modifiche che hanno segnato una stretta connessione fra le previsioni dell’articolo indicato - con riguardo agli apparecchi da intrattenimento o da gioco di abilità -  e la normativa tributaria;
- in tal modo la normativa di cui all’art. 110 TULPS è stata chiamata a garantire che gli apparecchi de quibus non solo rispondano a taluni requisiti di liceità sotto il profilo della pubblica sicurezza, ma siano anche una corretta fonte di gettito tributario;
- in tale prospettiva va anzi ricordato il testo dell’art. 110 comma 7 lett. b) (come introdotto dall’art. 22 comma 3 l. 27/12/2002, n. 289 e rimasto in vigore fino all’abrogazione della lettera ex art. 1 comma 495 l. 30/12/2004 n. 311), contenente la previsione per la quale gli apparecchi di cui a tale lettera potevano essere impiegati solo se denunciati a termini delle leggi fiscali  e se per essi erano state assolte le relative imposte;
- con l’ultima modificazione dell’articolo (avvenuta con l’art. 1 comma 525 l. 266/2005) è stato introdotto il prelievo erariale unico sugli apparecchi;
- la disciplina attuale, in buona parte risultante dalle modificazioni introdotte con la l. 266/2005, dispone per gli apparecchi di cui al comma 6 lett. a), quale requisito di liceità, la dotazione di un attestato di conformità rilasciato da AAMS e il collegamento telematico degli apparecchi di cui al comma 6 alla rete dell’Amministrazione, a fini fiscali; l’attribuzione al Ministero dell’economia e delle finanze  -  AAMS della competenza a determinare le caratteristiche degli strumenti di pagamento elettronico con i quali gli apparecchi sono attivabili; la possibilità di prevedere la verifica degli apparecchi di cui alla lett. a) del comma; il comma 6 lett. b) indica poi quali altri apparecchi leciti quelli che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica dell’Amministrazione delle Finanze;
- sebbene permangano al Ministro dell’Interno le determinazioni riguardo alle caratteristiche di gioco ammesse per gli apparecchi sub comma 6 lett. b), più strettamente attinenti gli aspetti di sicurezza pubblica, la considerazione fiscale appare preponderante, costituendo il primo presupposto di liceità;
- altri apparecchi leciti sono descritti al comma 7, alle lettere a), b), c); quelli della lett. B) sono inoltre impiegabili solo se denunciati alla Amministrazione finanziaria e previo assolvimento delle relative imposte;
- il nuovo comma 9 ter dell’art. 110 prevede che per tutte le violazioni di cui al comma 9 “il rapporto è presentato al direttore dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio”; in tal  modo il legislatore ha sancito decisamente la funzione eminentemente tributaria della disciplina delle caratteristiche degli apparecchi, di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110;
- nel giudizio pendente dinanzi al giudice intestato AAMS ha dedotto che alle condotte sanzionate inerisce violazione tributaria, per  evasione delle ISI (imposta sugli intrattenimenti)  e del PREU (prelievo unico erariale degli apparecchi collegati in rete);
- in concreto, le fattispecie contestate all’opponente attengono a giochi di cui all’art. 110 co. 7 TULPS e concernono la mancanza dei nulla osta alla messa in esercizio (spettante alla amministrazione finanziaria secondo l’art. 38 l. 388/2000)  ed alla distribuzione originale; l’assenza della targhetta identificativa; la mancanza della scheda esplicativa; la presenza di giochi aleatori con percentuale di alea predefinita;
- per gli apparecchi appartenenti alla categoria di cui all’art. 110 co. 6 TULPS, la violazione contestata deriva dalla mancata connessione alla rete telematica dell’Amministrazione finanziaria;
- le violazioni de quibus hanno chiara connessione con la norme prescrittive di natura prettamente tributaria e non attinenti alla pubblica sicurezza;
- nel caso in esame quindi si è in presenza di una sanzione applicata da un ufficio finanziario, relativa a violazioni attinenti soggetti fiscali e connotata dalla stretta connessione con l’aspetto impositivo;
- la giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Bolzano 69/09; Commissione Provinciale Tributaria di Venezia n° 59/14/2009; Commissione Tributaria di II grado di Trento 15/2/2009; Commissione Tributaria Provinciale di Venezia 113/5/2009) e lo stesso tribunale intestato (Tribunale di Venezia – Sezione distaccata di San Dona’ di Piave n° 417/2009) hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice tributario nella materia in esame;
- la scrivente ravvisa quindi nel caso de quo il proprio difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria;
- il presente giudizio, come premesso, deriva da una sentenza con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione;
- il conflitto negativo di giurisdizione impone che sulla questione si pronuncino le Sezioni Unite della Corte di Cassazione;

P.Q.M.

Rimette la questione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ai fini della soluzione del presente conflitto negativo di giurisdizione;

Manda alla cancelleria per il relativo adempimento.
Si comunichi alle parti.
San Donà di Piave, 2.3.2010
Il Giudice
Dr.ssa Viviana Mele
Ultimo aggiornamento ( Sabato 15 Maggio 2010 16:03 )  

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