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| Momento perfezionativo della notificazione dell'opposizione a DI |
| Assunti della difesa |
| Conclusioni |
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Notificazioni effettuate dall’avvocato “in proprio” a sensi dell’art. 3 della legge n. 53/1994. Momento perfezionativo della notificazione per il richiedente.
Con la sentenza annotata, il Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di San Donà di Piave ha preso posizione sulla controversa questione del perfezionamento delle notificazioni effettuate dall’avvocato “in proprio” a sensi dell’art. 3 della legge n. 53/1994.
Chi scrive segnala - com’è doveroso - d’aver collaborato nell’assistere una delle parti in causa: lo sforzo sarà dunque a fa sì che il commento resti il più possibile neutro ed obiettivo.
L’interrogativo posto al Tribunale era se anche alle notificazioni predette si applichi il principio della “scissione” del momento perfezionativo della notifica, stabilito dalla Corte Costituzionale in tema di notificazioni effettuate dall’ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale (v. la sentenza n. 477/2002, a seguito della quale è stato novellato l’art. 149,3° co., c.p.c.) ed in tema di notificazioni effettuate dall’ufficiale giudiziario ex art. 139 c.p.c. (sentenza n. 28/2004).
Trattavasi di stabilire, in una fattispecie in cui era in discussione la tempestività della notificazione di un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, se, in ossequio al principio predetto, la notificazione stessa potesse ritenersi perfezionata con la mera consegna all’ufficio postale, avvenuta alle ore 18.45 dell’ultimo giorno utile.
La risposta del Giudice sandonatese è stata positiva.
Le argomentazioni sono in sintesi le seguenti:
I. l’avviso al cancelliere circa la proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo, stabilito dagli artt. 645, 1° co., seconda parte, c.p.c. e 9, legge n. 53/1994 (da effettuarsi contemporaneamente alla notificazione quanto all’ufficiale giudiziario, contestualmente alla notifica quanto all’avvocato), “permette all’ingiungente di conoscere nei tempi più brevi che il decreto è stato opposto”, il che “basta a garantire i diritti dell’ingiungente il quale non deve essere lasciato nell’incertezza relativa alla proposizione di tempestiva opposizione”;
II. sotto il profilo della diligenza del notificante, la situazione dell’avvocato che, avvalendosi del procedimento ex art. 3, legge n. 53/1994, consegni l’atto all’ufficio postale l’ultimo giorno utile in prossimità dell’orario di chiusura dell’ufficio, non è dissimile da quella, immune da censure, il cui l’avvocato richieda all’ufficiale giudiziario una notificazione “in die” all’ultimo minuto dell’orario di apertura dell’ultimo giorno: le prospettive di notifica, in termini di consegna dell’atto al ricevente il giorno stesso, sono sostanzialmente identiche;
III. in ogni caso, a farsi questione di diligenza, sarebbe comunque “difficoltoso individuare il momento fino al quale l’avvocato sarebbe diligente e dopo il quale dovrebbe ritenersi negligente”;
IV. la Corte Costituzionale, segnatamente nelle pronunce n. 28/2004 e n. 477/2002 (come pure nella successiva sentenza n. 98/2004 in tema di invio, con il mezzo postale, dell’opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22, legge n. 689/1981), ha sancito il principio secondo cui le garanzie di conoscibilità dell’atto notificato devono coordinarsi con l’interesse del notificante “a non vedersi addebitare l’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità”, senza riferimento specifico ai ritardi della pubblica amministrazione;
V. deve pertanto riconoscersi l’immanenza nel nostro ordinamento di “un generale principio di favore, con riguardo al rispetto dei termini, per chi si affidi agli strumenti di pervenimento degli atti che non sia in grado di controllare quanto ai tempi di esecuzione”, principio generale alla luce del quale “secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, deve scindersi sempre, per il notificante tenuto al rispetto di un termine perentorio, il momento in cui compie quanto rientra nella sua sfera di influenza da quello che è al di fuori di essa, e dunque, in caso di notifica di avvocato, il momento in cui egli consegna il plico all’ufficio postale da quello in cui la notificazione raggiunge il destinatario”;
VI. sarebbe inoltre “non utile formalismo quello che si imperni sulla ritenuta impossibilità di individuare come momento formalizzato, al pari della consegna dell’atto all’ufficiale, la consegna dell’atto da parte dell’avvocato all’ufficio postale”, ciò in considerazione del fatto che la certezza della data di accettazione è garantita dalla “automaticità delle registrazioni in ricezione, che nel caso di specie risultano stampigliate sulla ricevuta per mittente della raccomandata”.
Con tale pronuncia, non priva di spunti di novità, il Tribunale di San Donà di Piave ha così aderito all’orientamento che è andato via via affermandosi nella giurisprudenza delle magistrature superiori (si richiamano la sentenza del Consiglio di Stato n. 2055/2010 e due sentenze della Cassazione, pur scarne nella motivazione, pronunciate dalla sezione III, la n. 24041/2009 e dalla sezione prima, la n. 17748/2009), nonché nella giurisprudenza amministrativa di prima istanza (v.: T.A.R. Lombardia Milano, sez. II 16/06/2010 n. 1841, in Foro amm. TAR 2010, 6, 1944; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III 10/03/2010 n. 2665, in Foro amm. TAR 2010, 3, 1074; T.A.R. Lazio Roma, sez. III 08/02/2010 n. 1620, in Foro amm. TAR 2010, 2, 490; T.A.R. Umbria Perugia, sez. I 20/01/2010 n. 20, in Foro amm. TAR 2010, 1, 131; T.A.R. Veneto Venezia, sez. II 11/09/2009 n. 2393, in Foro amm. TAR 2009, 9, 2378).
Vanno ricordate però le precedenti e ripetute prese di posizione, in senso nettamente contrario, del T.A.R. Piemonte (v. per tutte la sentenza n. 2219/2009, in http://www.contabilita-pubblica.it/Archivio09/Giurisp/Sentenza%202219-2009.pdf), risoluto nell’escludere che possa stabilirsi una qualsivoglia equivalenza, sia sul piano ontologico, sia quanto agli effetti, tra la consegna effettuata dal richiedente all’ufficiale giudiziario e la consegna effettuata dal procuratore abilitato direttamente all’ufficio postale. Né mancano, sempre in senso contrario, pronunce della giurisprudenza ordinaria di merito, tra cui la sentenza del Tribunale di Cassino 21 ottobre 2010 n. 734 (http://www.altalex.com/index.php?idnot=12339).
Val dunque la pena di sintetizzare l’iter argomentativo adottato da T.A.R. Piemonte nella sentenza n. 2219/2009, per raffrontarlo poi a quello del Giudice sandonatese.



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