Camera Avvocati San Donà di Piave - Tribunale di San Donà di Piave - Venezia

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Sulla mediazione immobiliare e sugli obblighi del mediatore.

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Il settore immobiliare, nel circondario d'influenza della Sezione distaccata di San Donà di Piave, riveste particolare rilevanza economica. Sia sufficiente pensare a realtà come Jesolo ed Eraclea, comuni la cui vocazione turistica e vastità territoriale hanno permesso la nascita e lo sviluppo di progetti immobiliari assai ambiziosi ed onerosi.

Direttamente proporzionali all'ampiezza ed all'importanza degli investimenti appaiono gli interessi economici ad essi connessi, tra cui vanno annoverati anche quelli dei mediatori professionisti. Si è diffusamente trattato, nelle opportune sedi e soprattutto in seno alle camere di commercio - luoghi in cui vengono conservati gli usi di categoria - dell'opportunità di rivedere per difetto la quantificazione dell'importo provvigionale, e di attualizzare il parametro di riferimento secondo l'odierno panorama economico. In termini più semplici, in detto contesto ci si è avveduti della notevolissima sproporzione tra la percentuale prevista dagli usi, per il calcolo dell'emolumento provvigionale (spesso corrispondente al 2% del valore dell'affare, ed oltre), e l'impegno professionale profuso dal mediatore. In epoca di prosperità e di "boom" del settore immobiliare, la locuzione "mette(re) in relazione due o più parti per la conclusione di un affare" - come recita l'art. 1752 c.c. -  veniva intesa in senso eccessivamente letterale: si riteneva infatti fosse sufficiente porre venditore ed acquirente di un determinato immobile in mero contatto, senza alcuna ed ulteriore attività, e che le parti in epoca successiva sottoscrivessero un qualsiasi vincolo - reale od obbligatorio - avente ad oggetto l'immobile segnalato, per veder nascere il diritto a riscuotere la provvigione. Ciò, nella sostanza, a prescindere dall'effettivo contributo causale fornito dall'intermediario, ma in virtù del mero contatto tra le parti.

La giurisprudenza, di legittimità e di merito, si è sviluppata di pari passo con il contesto economico-sociale, specificando il contenuto minimo dell'attività contrattatoria del mediatore in relazione al diritto di percepire il compenso provvigionale, ponendo a carico del professionista doveri maggiormente approfonditi rispetto al passato. Da detto formante non si è discostata la Sezione sandonatese, recentemente prodottasi - nella persona della dott.ssa Viviana Mele - nella redazione di una sentenza particolarmente chiara in materia, e da cui è agevole estrapolare le seguenti massime: "Il diritto alla provvigione in capo al mediatore ex art. 1755 c.c. sorge ove l'affare sia stato concluso per effetto del suo intervento. Ciò postula che il mediatore abbia apportato un contributo causale concreto: a) nell'incontro delle parti; b) nella conclusione dell'affare. Occorre cioè che la "messa in relazione" tra le parti ad opera del mediatore costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto" - "Per contro non sussiste il diritto al compenso quando, nonostante la presenza di una fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano pervenute alla conclusione dell'affare per effetto di iniziative nuove ed autonome, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate".

avv. Matteo Depicolzuane
Ultimo aggiornamento ( Martedì 27 Settembre 2011 14:19 )
 

Nullità del contratto per carenza di forma

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Il Tribunale Ordinario di Venezia Sezione Distaccata di San Donà di Piave ha assunto un'interessante pronuncia, a firma della dott. Viviana Mele, circa la nullità del contratto di locazione per carenza di forma.

La vicenda che ha occasionato la sentenza in esame riguardava un accordo intercorso tra le parti per la locazione di un immobile senza però che questo venisse formalizzato.

La situazione in fatto aveva successivamente spinto la resistente ad invocare la nullità dell'accordo e conseguentemente il rilascio dei locali; parimenti parte resistente invocava la nullità delle pattuizioni originarie e la riconduzione del contratto alle prescrizioni di legge con annessa restituzione di quanto corrisposto a titolo di canone.  

Il Magistrato investito della questione ha affermato che con l'entrata in vigore del D..Lgs 431/98, disciplinante le locazioni di immobili adibiti a uso abitativo, il Legislatore ha stabilito che tali contratti dovessero necessariamente avere forma scritta a pena di nullità. L'eventuale omissione avrebbe quindi reso invalido il relativo accordo.

Sulla scorta di siffatta disposizione, la resistente aveva però sostenuto che, ai sensi dell'art. 13 comma 5, la possibilità di chiedere la pronuncia di nullità spettasse unicamente al conduttore, quale soggetto debole del rapporto, al fine di contrastare la posizione di dominio nella quale si trova il locatore.

Sul punto, il Giudice, pur riconoscendo l'esistenza di tale orientamento, peraltro condiviso da una parte della giurisprudenza, ha ritenuto di non poter aderire a tale posizione poiché estranea al senso della norma. La figura della c.d. nullità di protezione, recentemente introdotta in ambito giuridico, ha quale scopo ultimo la tutela di chi, in ambito contrattuale, rischia di dover subire il maggior peso specifico dell'altro contraente: classico esempio di scuola è la tutela apprestata in favore del consumatore nei confronti del professionista-imprenditore.

La legge 431/98, invece, non intende spiegare una particolare difesa dei diritti del conduttore preferendo, invece, garantire una posizione di equidistanza tra le parti contraenti. Nel momento in cui il legislatore ha inteso punire con la nullità il contratto concluso oralmente, lo ha fatto senza in alcun modo delimitare l'ambito di applicabilità dell'istituto e senza indicare il soggetto che concretamente può invocarla.

La nullità opera in via automatica per entrambi i contraenti, anche se il conduttore può sanarla riconducendo il contratto alle prescrizioni di legge ai sensi dell'art. 13 comma 5.

La richiamata disposizione normativa, infatti, ha quale unico scopo quello di tutelare il conduttore nel caso in cui, oltre al difetto di forma, si aggiungano palesi violazioni dei suoi diritti aventi natura economica e l'imposizione di un canone locatizio superiore a quello di legge. In presenza di questi elementi, il conduttore può sanare la nullità chiedendo al Giudice la riconduzione del contratto nei parametri di legge, salvaguardando così l'efficacia del contratto.

È di tutta evidenza, quindi, che la citata norma non prevede in alcun modo una nullità di protezione in favore del conduttore, né può ricavarsi tale soluzione in via interpretativa, anche perché, trattandosi di una deroga alla regola generale della nullità assoluta di cui all'art. 1418 cod. civ., il legislatore avrebbe dovuto espressamente prevederla in forza del disposto di cui all'art. 1418 comma 3 cod. civ.

Pertanto, alla luce, di quanto argomentato si deve concludere che la stipula di un contratto in forma orale produrrà sempre la nullità del relativo accordo ai sensi dell'art. 1 D.Lgs 431/98, salvo non ricorrano i presupposti di cui all'art. 13 comma 5 che consentono al conduttore di sanare la nullità e rendere, così, efficace il contratto.

In ogni caso è escluso che si possa configurare una nullità di protezione in favore del locatore, stante la carenza di un'espressa disposizione di legge.

dott. Simone Biral

 

Ultimo aggiornamento ( Lunedì 25 Luglio 2011 10:42 ) Leggi tutto...
 
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