Il settore immobiliare, nel circondario d'influenza della Sezione distaccata di San Donà di Piave, riveste particolare rilevanza economica. Sia sufficiente pensare a realtà come Jesolo ed Eraclea, comuni la cui vocazione turistica e vastità territoriale hanno permesso la nascita e lo sviluppo di progetti immobiliari assai ambiziosi ed onerosi.
Direttamente proporzionali all'ampiezza ed all'importanza degli investimenti appaiono gli interessi economici ad essi connessi, tra cui vanno annoverati anche quelli dei mediatori professionisti. Si è diffusamente trattato, nelle opportune sedi e soprattutto in seno alle camere di commercio - luoghi in cui vengono conservati gli usi di categoria - dell'opportunità di rivedere per difetto la quantificazione dell'importo provvigionale, e di attualizzare il parametro di riferimento secondo l'odierno panorama economico. In termini più semplici, in detto contesto ci si è avveduti della notevolissima sproporzione tra la percentuale prevista dagli usi, per il calcolo dell'emolumento provvigionale (spesso corrispondente al 2% del valore dell'affare, ed oltre), e l'impegno professionale profuso dal mediatore. In epoca di prosperità e di "boom" del settore immobiliare, la locuzione "mette(re) in relazione due o più parti per la conclusione di un affare" - come recita l'art. 1752 c.c. - veniva intesa in senso eccessivamente letterale: si riteneva infatti fosse sufficiente porre venditore ed acquirente di un determinato immobile in mero contatto, senza alcuna ed ulteriore attività, e che le parti in epoca successiva sottoscrivessero un qualsiasi vincolo - reale od obbligatorio - avente ad oggetto l'immobile segnalato, per veder nascere il diritto a riscuotere la provvigione. Ciò, nella sostanza, a prescindere dall'effettivo contributo causale fornito dall'intermediario, ma in virtù del mero contatto tra le parti.
La giurisprudenza, di legittimità e di merito, si è sviluppata di pari passo con il contesto economico-sociale, specificando il contenuto minimo dell'attività contrattatoria del mediatore in relazione al diritto di percepire il compenso provvigionale, ponendo a carico del professionista doveri maggiormente approfonditi rispetto al passato. Da detto formante non si è discostata la Sezione sandonatese, recentemente prodottasi - nella persona della dott.ssa Viviana Mele - nella redazione di una sentenza particolarmente chiara in materia, e da cui è agevole estrapolare le seguenti massime: "Il diritto alla provvigione in capo al mediatore ex art. 1755 c.c. sorge ove l'affare sia stato concluso per effetto del suo intervento. Ciò postula che il mediatore abbia apportato un contributo causale concreto: a) nell'incontro delle parti; b) nella conclusione dell'affare. Occorre cioè che la "messa in relazione" tra le parti ad opera del mediatore costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto" - "Per contro non sussiste il diritto al compenso quando, nonostante la presenza di una fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano pervenute alla conclusione dell'affare per effetto di iniziative nuove ed autonome, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate".



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