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Amministratori di sostegno

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Guida Semplice alla normativa in materia di Amministratori di Sostegno


Legge 9 gennaio 2004, n. 6
"Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo allíistituzione dellíamministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonchË relative norme di attuazione, di coordinamento e finali"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004

Capo I FINALIT¿ DELLA LEGGE Art. 1. 1. La presente legge ha la finalit‡ di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacit‡ di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nellíespletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Capo II MODIFICHE AL CODICE CIVILE Art. 2. 1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile Ë sostituita dalla seguente: ´Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomiaª.

Art. 3. 1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, Ë premesso il seguente capo: ´Capo I. ñ Dellíamministrazione di sostegno. Art. 404. ñ (Amministrazione di sostegno). ñ La persona che, per effetto di una infermit‡ ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilit‡, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, puÚ essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
Art. 405. ñ (Decreto di nomina dellíamministratore di sostegno. Durata dellíincarico e relativa pubblicit‡). ñ Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dellíamministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nellíarticolo 406.
Il decreto che riguarda un minore non emancipato puÚ essere emesso solo nellíultimo anno della sua minore et‡ e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore et‡ Ë raggiunta. Se líinteressato Ë un interdetto o un inabilitato, il decreto Ë esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dellíinterdizione o dellíinabilitazione. Qualora ne sussista la necessit‡, il giudice tutelare adotta anche díufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e líamministrazione del suo patrimonio. PuÚ procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che Ë autorizzato a compiere. Il decreto di nomina dellíamministratore di sostegno deve contenere líindicazione:

1) delle generalit‡ della persona beneficiaria e dellíamministratore di sostegno; 2) della durata dellíincarico, che puÚ essere anche a tempo indeterminato;
3) dellíoggetto dellíincarico e degli atti che líamministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario puÚ compiere solo con líassistenza dellíamministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che líamministratore di sostegno puÚ sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o puÚ avere la disponibilit‡;
6) della periodicit‡ con cui líamministratore di sostegno deve riferire al giudice circa líattivit‡ svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dellíincarico Ë a tempo determinato, il giudice tutelare puÚ prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche díufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dellíamministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dellíamministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nellíapposito registro. Il decreto di apertura dellíamministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, allíufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine allíatto di nascita del beneficiario. Se la durata dellíincarico Ë a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406. ñ (Soggetti). ñ Il ricorso per líistituzione dellíamministrazione di sostegno puÚ essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nellíarticolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo Ë presentato congiuntamente allíistanza di revoca dellíinterdizione o dellíinabilitazione davanti al giudice competente per questíultima. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna líapertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui allíarticolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 407. ñ (Procedimento). ñ Il ricorso per líistituzione dellíamministrazione di sostegno deve indicare le generalit‡ del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dellíamministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui allíarticolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresÏ, anche díufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
Il giudice tutelare puÚ, in ogni tempo, modificare o integrare, anche díufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dellíamministratore di sostegno.
In ogni caso, nel procedimento di nomina dellíamministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 408. ñ (Scelta dellíamministratore di sostegno). ñ La scelta dellíamministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Líamministratore di sostegno puÚ essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacit‡, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare puÚ designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dallíautore con le stesse forme. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa líopportunit‡, e nel caso di designazione dellíinteressato quando ricorrano gravi motivi, puÚ chiamare allíincarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facolt‡ di delegare con atto depositato presso líufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facolt‡ previste nel presente capo.

Art. 409. ñ (Effetti dellíamministrazione di sostegno). ñ Il beneficiario conserva la capacit‡ di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o líassistenza necessaria dellíamministratore di sostegno.
Il beneficiario dellíamministrazione di sostegno puÚ in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410. ñ (Doveri dellíamministratore di sostegno). ñ Nello svolgimento dei suoi compiti líamministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
Líamministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonchË il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire líinteresse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui allíarticolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. Líamministratore di sostegno non Ë tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico Ë rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Art. 411. ñ (Norme applicabili allíamministrazione di sostegno). ñ Si applicano allíamministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.
Allíamministratore di sostegno si applicano altresÏ, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dellíamministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente. Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina líamministratore di sostegno, o successivamente, puÚ disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per líinterdetto o líinabilitato, si estendano al beneficiario dellíamministrazione di sostegno, avuto riguardo allíinteresse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento Ë assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che puÚ essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412. ñ (Atti compiuti dal beneficiario o dallíamministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice). ñ Gli atti compiuti dallíamministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto allíoggetto dellíincarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dellíamministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.
Possono essere parimenti annullati su istanza dellíamministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce líamministrazione di sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui Ë cessato lo stato di sottoposizione allíamministrazione di sostegno.

Art. 413. ñ (Revoca dellíamministrazione di sostegno). ñ Quando il beneficiario, líamministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui allíarticolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dellíamministrazione di sostegno, o per la sostituzione dellíamministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.
Líistanza Ë comunicata al beneficiario ed allíamministratore di sostegno.
Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresÏ, anche díufficio, alla dichiarazione di cessazione dellíamministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinchË vi provveda. In questo caso líamministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dellíarticolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazioneª.
2. Allíarticolo 388 del codice civile le parole: ´prima dellíapprovazioneª sono sostituite dalle seguenti: ´prima che sia decorso un anno dallíapprovazioneª.
3. Dallíapplicazione della disposizione di cui allíarticolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.
1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dellíarticolo 414 sono inserite le seguenti parole:
´Capo II. ñ Della interdizione, della inabilitazione e della incapacit‡ naturaleª. 2. Líarticolo 414 del codice civile Ë sostituito dal seguente:
´Art. 414. ñ (Persone che possono essere interdette). ñ Il maggiore di et‡ e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermit‡ di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciÚ Ë necessario per assicurare la loro adeguata protezioneª.

Art. 5.
1. Nel primo comma dellíarticolo 417 del codice civile, le parole: ´possono essere promosse dal coniugeª sono sostituite dalle seguenti: ´possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente conviventeª. Art. 6.
1. Allíarticolo 418 del codice civile Ë aggiunto, in fine, il seguente comma:

´Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare líamministrazione di sostegno, il giudice, díufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per líinterdizione o per líinabilitazione puÚ adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dellíarticolo 405ª.

Art. 7.
1. Il terzo comma dellíarticolo 424 del codice civile Ë sostituito dal seguente:
´Nella scelta del tutore dellíinterdetto e del curatore dellíinabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona pi˘ idonea allíincarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nellíarticolo 408ª.

Art. 8.
1. Allíarticolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: ´del coniuge,ª sono inserite le seguenti: ´della persona stabilmente convivente,ª.

Art. 9.
1. Allíarticolo 427 del codice civile, al primo comma Ë premesso il seguente:
´Nella sentenza che pronuncia líinterdizione o líinabilitazione, o in successivi provvedimenti dellíautorit‡ giudiziaria, puÚ stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dallíinterdetto senza líintervento ovvero con líassistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti líordinaria amministrazione possano essere compiuti dallíinabilitato senza líassistenza del curatoreª.

Art. 10.
1. Allíarticolo 429 del codice civile Ë aggiunto, in fine, il seguente comma:
´Se nel corso del giudizio per la revoca dellíinterdizione o dellíinabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dallíamministratore di sostegno, il tribunale, díufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelareª.

Art. 11.
1. Líarticolo 39 delle disposizioni per líattuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, Ë abrogato.

Capo III
NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 12.
1. Líarticolo 44 delle disposizioni per líattuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, Ë sostituito dal seguente:
´Art. 44. Il giudice tutelare puÚ convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e líamministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dellíamministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiarioª.

Art. 13.
1. Dopo líarticolo 46 delle disposizioni per líattuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, Ë inserito il seguente:
´Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti allíobbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dallíarticolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115ª.
2. Allíonere derivante dallíattuazione del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dallíanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellíambito dellíunit‡ previsionale di base di parte corrente ´Fondo specialeª dello stato di previsione del Ministero dellíeconomia e delle finanze per líanno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando líaccantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dellíeconomia e delle finanze Ë autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
1. Líarticolo 47 delle disposizioni per líattuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, Ë sostituito dal seguente:
´Art. 47. Presso líufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegnoª.

Art. 15.
1. Dopo líarticolo 49 delle disposizioni per líattuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, Ë inserito il seguente:
´Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone líamministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via díurgenza ai sensi dellíarticolo 405 del codice;
2) le complete generalit‡ della persona beneficiaria;
3) le complete generalit‡ dellíamministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;
4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dellíamministrazione di sostegnoª.

Art. 16.
1. Allíarticolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: ´curatoreª sono inserite le seguenti: ´, amministratore di sostegnoª.

Art. 17.
1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: ´e dellíinabilitazioneª sono sostituite dalle seguenti: ´, dellíinabilitazione e dellíamministrazione di sostegnoª.
2. Dopo líarticolo 720 del codice di procedura civile Ë inserito il seguente:
´Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). ñ Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.
Contro il decreto del giudice tutelare Ë ammesso reclamo alla corte díappello a norma dellíarticolo 739. Contro il decreto della corte díappello pronunciato ai sensi del secondo comma puÚ essere proposto ricorso per cassazioneª.

Art. 18.
1. Allíarticolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: ´, nonchË i decreti che istituiscono, modificano o revocano líamministrazione di sostegnoª.

2. Allíarticolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera m) Ë sostituita dalla seguente:
´m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi allíamministrazione di sostegno, quando esse sono state revocateª.
3. Allíarticolo 25, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: ´, nonchË ai decreti che istituiscono, modificano o revocano líamministrazione di sostegnoª.
4. Allíarticolo 26, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: ´ai decreti che istituiscono o modificano líamministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;ª.

Art. 19.
1. Nellíarticolo 92, primo comma, dellíordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: ´procedimenti cautelari,ª sono inserite le seguenti: ´ai procedimenti per líadozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimentiª.

Art. 20.
1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Ultimo aggiornamento ( Sabato 16 Maggio 2009 08:08 )  

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