Camera Avvocati San Donà di Piave - Tribunale di San Donà di Piave - Venezia

  • IN EVIDENZA

  • LINK

Prossimi Convegni

Non ci sono prossimi eventi

Normative

Tabella aggiornata delle modifiche al contributo unificato

E-mail Stampa PDF

CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

APPLICAZIONE DELL’ART. 10 e 12 DEL T.U. 115/02

PER CIASCUN GRADO DEL GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI ISCRITTI A RUOLO A DECORRERE DAL 1 / 3 /2002



COME MODIFICATO DALL’ART. 37 D.L. 98/2011

PUBBLICATA SU G.U. N. 155 DEL 6.7.2011 IN VIGORE DAL 6.7.2011


1. giurisdizionali civili

2. amministrativi

3. concorsuali

4. di volontaria giurisdizione



PROCEDIMENTI ESENTI DAL CONTRIBUTO (art. 10) IMPORTO PARI A . € ZERO


a) · Procedimenti già esenti dall’imposta di bollo, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura

· Procedimenti di rettificazione di stato civile

· Procedimenti di equa riparazione (L. 89/01)

· Procedimenti in materia tavolare

· Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione

contro gli abusi familiari

· Procedimenti speciali di cui al libro IV titolo II c.p.c. - procedimenti in materia di

famiglia o di stato delle persone:

1. Procedimenti di interdizione e di inabilitazione (capo II)

2. Domande per dichiarazione d’assenza e di morte presunta (capo III)

3. Provvedimenti relativi a minori, interdetti e inabilitati (capo IV)

4. Procedimenti relativi ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (capo V)

5. Procedimenti anche esecutivi di opposizione e cautelari, in materia di

assegni per il mantenimento della prole



MODALITA’ DI PAGAMENTO:


E’ TENUTA AL PAGAMENTO LA PARTE CHE: QUANDO:

1) Per prima si costituisce in giudizio Al momento del deposito in cancelleria

2) Deposita il ricorso introduttivo Al momento del deposito in cancelleria

3) Fa istanza per l’assegnazione o

la vendita nei procedimenti esecutivi Al momento del deposito in cancelleria

4) la parte che modifichi la domanda o proponga

domanda riconvenzionale o formuli chiamata

in causa o svolga intervento autonomo, cui

consegua l’aumento del valore della causa Al momento del deposito in cancelleria dell’atto

che comporta la modifica del valore della causa


N.B.:

· In tutte le ipotesi di cui ai punti A) B) C) che seguono, i soggetti ammessi al patrocinio

A spese dello Stato sono esentati dal contributo, che va prenotato a debito (art. 11)

· Ogni certificazione richiesta è soggetto all’imposta di bollo ed al pagamento dei diritti

· Per i procedimenti iscritti prima del 1.3.2002 si applicano le disposizioni precedenti, ovvero ciascuna parte, previa dichiarazione del valore, può versare un importo pari al 50% del contributo di cui alle tabelle A) B) C)



Art. 13- co 3-bis ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica

certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125,primo comma, del codice di

procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31.12.1992, n. 456, ovvero

qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o,

per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato è aumentato della metà.



A.) IMPORTI DA RISCUOTERE NEI PROCEDIMENTI GIURISD. CIVILI - (art. 13 co 1)



VALORI E TIPOLOGIE PROCEDIMENTI SOGGETTI AL CONTRIBUTO

Compresi i seguenti procedimenti già esenti e/o a contributo fisso:

· Procedimenti di regolamento di competenza e giurisdizione

· Opposizioni ex art. 23 L. 689/81

· Processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo

Impugnazione di delibere comunali Euro


a) (Da € 0 a € 1.100,00)

nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo

quanto previsto dall’art. 9, comma 1 bis, per i procedimenti di cui all’art. 711 del

codice di procedura civile (separazioni consensuali) e per i procedimenti di cui all’art. 4,

comma 16, della legge 1.12.1970 n. 898 (divorzi congiunti) 37,00


b) · (da € 1.101,00 a € 5.200,00)

e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al

libro IV, titolo II, capo I (separazioni giudiziali) e VI del codice di procedura civile, e per i

processi contenziosi di cui all’art. 4 della legge 1.12.1970 n. 898 (divorzi giudiziali) 85,00


c) · (da € 5201,00 a € 26.000,00)

· Procedimenti giudiziari contenziosi per valore indeterminabile

di competenza esclusiva del Giudice di Pace 206,00


d) · (da € 26.001,00 a € 52.000,00)

· Processi di valore indeterminabile 450,00


e) · (da € 52.001,00 a € 260.000,00) 660,00


f) (da € 260.001,00 a € 520.000,00) 1.056,00


g) · (da € 520.001,01 in poi) 1466,00



B. ) IMPORTI DA RISCUOTERE (ART. 13 – 3° comma)

NEI PROCEDIMENTI SPECIALI (previsti nel libro IV titolo I capo I°, II, III°, IV° c.p.c.)


CAPO I° - del procedimento di ingiunzione:

· Ingiunzione

· Opposizione a decreto ingiuntivo


CAPO II° - SFRATTI


CAPO III° - dei procedimenti cautelari

· Cautelari (compresi quelli ex art. 669 quater c.p.c.)

· Sequestro giudiziario e conservativo

· Procedimento di denuncia di nuova opera e di danno temuto

· Procedimento di istruzione preventiva

· Provvedimenti di urgenza


CAPO IV° - dei procedimenti possessori

· Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

e

Nei procedimenti di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento

e

o per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego,

salvo quanto previsto dall’art. 9, comma 1 bis.



VALORI E TIPOLOGIE PROCEDIMENTI SOGGETTI AL CONTRIBUTO Euro

a) (Da € 0 a € 1.100,00) 18,50

b) · (da € 1.101,00 a € 5.200.00) 42,50

c) · (da € 5201,00 a € 26.000,00) 103,00

d) · (da € 26.001,00 a € 52.000,00)

· Processi di valore indeterminabile 225,00

e) · (da € 52.001,00 a € 260.000,00) 330,00

f) · (da € 260.001,00 a € 520.000,00) 528,00

g) · (da € 520.001,01 in poi) 733,00





C.) IMPORTI DA RISCUOTERE ALTRI PROCEDIMENTI


Esecuzioni (art. 13 co 2) - Fallimenti( art. 13 co 5)


MATERIA IMP. €

a) Processi di esecuzione immobiliare 242,00

b) Altri processi esecutivi

(compresi procedimenti esecutivi per consegna e rilascio (610 cpc) già esenti)

121,00

b) Procedimenti esecutivi mobiliari (da € 0 a € 2500,00) 37,00

c) Procedimenti esecutivi mobiliari (superiori a € 2500,00) 121,00

d) Processi di opposizione agli atti esecutivi 146,00

e) Dichiarazione di fallimento 740,00





DIRITTI DI COPIA IN MATERIA CIVILE E PENALE

Come da separata tabella per il 2010


N.B. – IN OGNI CASO i diritti di cancelleria non devono più essere riscossi con le apposite

marche madre-figlia, ma possono essere riscossi con le marche da bollo ordinarie che dovranno essere applicate sull’originale.


Il funzionario attesta l’avvenuto pagamento sulla copia, rifiuta di rilasciare la copia se le

marche sono di importo inferiore a quello stabilito. (at. 285 TU 115/02)


PROCEDIMENTI PENALI (art. 12)

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE : (marca da bollo da € 8,00)


1) Se è richiesta la condanna generica del responsabile da liquidarsi in separato giudizio:

Il contributo NON E’ DOVUTO

2) Se è richiesta la condanna al pagamento di una somma,

il contributo E’ DOVUTO in caso di accoglimento della domanda - sulla base

dell’importo del risarcimento liquidato dal giudice nella sentenza, ed è prenotato a debito (Mod.

2/ASG) per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno


VALORI E TIPOLOGIE PROCEDIMENTI SOGGETTI AL CONTRIBUTO Euro

a) (Da € 0 a € 1.100,00) 37,00

b) · (da € 1.101,00 a € 5.200,00) 85,00

c) · (da € 5201,00 a € 26.000,00) 206,00

d) · (da € 26.001,00 a € 52.000,00 450,00

e) · (da € 52.001,00 a € 260.000,00) 660,00

f) · (da € 260.001,00 a € 520.000,00) 1.056,00

g) · (da € 520.001,01 in poi) 1.466,00




N.B. :

· Il contributo si applica alla costituzione di parte civile solo per le costituzioni

depositate dal 1.3.2002

Ultimo aggiornamento ( Giovedì 28 Luglio 2011 08:26 )
 

Circolare ministeriale sulla mediazione - 4 aprile 2011

E-mail Stampa PDF
Mediazione: Circolare Ministero Giustizia 4 aprile 2011 - Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori. Chiarimenti – Guida mediazione civile
 
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

 

visto l'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;

visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258,  con efficacia dal 5 novembre 2010, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28";
visto l'art.3 del suddetto decreto interministeriale che prevede che il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione è tenuto presso il Ministero della Giustizia e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile;
visto l'art.5 del medesimo decreto interministeriale, secondo cui il responsabile del registro approva i modelli di domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con la indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata;

visto l'art.10 del medesimo decreto interministeriale, secondo cui spetta al responsabile del registro, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'esercizio del potere di controllo, anche mediante l'acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti;
adotta la seguente

 

CIRCOLARE

 

In sede di concreta attuazione dell'attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione, si ritiene necessario dare specifica indicazione su alcuni profili problematici inerenti la corretta applicazione delle previsioni contenute nel d.lgs.28/2010 nonché nel decreto interministeriale 180/2010.
In materia di regolamento di procedura: la conclusione del procedimento di mediazione
Preme evidenziare che si ritiene non corretto l'inserimento, nel regolamento di procedura di un organismo di mediazione, di una previsione secondo la quale, ove l'incontro fissato del responsabile dell'organismo non abbia avuto luogo perché la parte invitata non abbia tempestivamente espresso la propria adesione ovvero abbia comunicato espressamente di non volere aderire e l'istante abbia dichiarato di non volere comunque dare corso alla mediazione, la segreteria dell'organismo possa rilasciare, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.
Una siffatta previsione non può, infatti, essere considerata conforme alla disciplina normativa in esame nei casi di operatività della condizione di procedibilità di cui all'art.5 del d.lgs.28/2010.

L'inserimento di tale previsione nel regolamento di procedura di un organismo di mediazione non può che essere ritenuta in contrasto con la norma primaria (art.5 del d.lgs 28/2010) che esige che, per determinate materie, deve essere preliminarmente esperito il procedimento di mediazione: il che postula che si compaia effettivamente dinanzi al mediatore designato, il quale solo può constatare la mancata comparizione della parte invitata e redigere il verbale negativo del tentativo di conciliazione.
La mediazione obbligatoria è tale proprio in quanto deve essere esperita anche in caso di mancata adesione della parte invitata e non può, quindi, dirsi correttamente percorsa ove l'istante si sia rivolto ad un organismo di mediazione ed abbia rinunciato, a seguito della ricezione della comunicazione di mancata adesione della parte invitata, alla mediazione.
Ove, invece, si ritenesse legittima tale previsione regolamentare, si produrrebbe l'effetto, non consentito, di un aggiramento della previsione che ha imposto l'operatività della condizione di procedibilità per talune materie.
In realtà, in tale caso, deve  ritenersi che il rilascio da parte della segreteria di un organismo della dichiarazione di conclusione del procedimento non può assurgere ad atto valido ed efficace ai fini dell'assolvimento dell'onere di esperire previamente il tentativo di conciliazione; ciò, in quanto la mancata comparizione anche del solo istante, dinanzi al mediatore, impedisce di ritenere correttamente iniziato e proseguito il procedimento di mediazione.
A dare ulteriore conforto a tale impostazione è la circostanza che ai sensi dell'art.11 del d.lgs.28/2010 e dell'art.7 del d.m. 180/2010, il mediatore può formulare la proposta anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione; in ogni caso, è il mediatore che deve verificare se effettivamente la controparte non si presenti, essendo tale comportamento valutabile dal giudice nell'effettivo successivo giudizio, ai sensi dell'art.8, comma quinto, del d.lgs. 28/2010.
E',inoltre,  rilevante considerare che, nel corso del procedimento di mediazione, il mediatore potrebbe ragionare con l'unica parte presente sul ridimensionamento o sulla variazione della sua pretesa da comunicare all'altra parte come proposta dello stesso soggetto in lite e non del mediatore.
In conclusione: la previsione, per talune materie, di una condizione di procedibilità comporta che la mediazione debba essere effettivamente esperita dinanzi al mediatore, sia pure con le modalità sopra indicate, con la conseguenza che, per ritenersi esperita la condizione di procedibilità, l'unico soggetto legittimato secondo legge a redigere il verbale di esito negativo della mediazione è il mediatore e non la segreteria dell'organismo di mediazione.
Ai fini, quindi, della corretta applicazioni delle previsioni normative di riferimento, questa direzione, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, invita gli organismi di mediazione ad adeguarsi alla presente circolare nei sensi di cui sopra, limitando alla sola fattispecie della mediazione volontaria l'applicazione di una eventuale previsione del regolamento di procedura che abbia contenuto analogo a quello preso in esame.
In materia di requisiti dei mediatori
Ai sensi dell'art.4, comma quinto, del D.M. 180/2010, il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, lettera b), può essere attestato dall'interessato mediante autocertificazione.
Sicchè, ai nostri fini, anche i requisiti di qualificazione dei mediatori di cui all'art.4, comma terzo, lett.a),b), c),, del d.m. 180/2010, possono essere attestati mediante autocertificazione.
In questo contesto, preme evidenziare l'esigenza di una piena e chiara consapevolezza del dichiarante circa l'effettivo contenuto di quanto il medesimo autodichiara, tenuto conto delle conseguenze penali che potrebbero prodursi in caso di non corrispondenza al vero di quanto dichiarato.  
Per tale ragione, con specifico riferimento a tale profilo, la modulistica predisposta ed approvata da questa direzione generale ha avuto come specifico obiettivo quello di responsabilizzare al massimo chi intende ottenere l'inserimento quale mediatore negli elenchi di un organismo di mediazione.
Si è, a tal proposito, predisposta una appendice terza, in cui il mediatore dovrà indicare, oltre che i propri dati personali, anche la sussistenza dei requisiti idonei per l'inserimento negli elenchi di un organismo di mediazione; si è, in particolare, previsto che sia espressamente indicato il titolo di studi posseduto, ovvero l'ordine od il collegio professionale presso il quale è iscritto; e si è, inoltre, richiesto di specificare di avere frequentato un corso di formazione presso un ente abilitato ai sensi dell'art.18 del d.m. 180/2010, nonché la durata del corso e la valutazione finale.
Inoltre, si sono predisposti gli allegati 1) 2) e 3) nei quali il mediatore assume espressamente la responsabilità penale per le eventuali dichiarazioni non veritiere in materia di sussistenza dei requisiti di onorabilità, possesso dei requisiti di qualificazione e di disponibilità per un numero di organismi non superiore a cinque.
In particolare, con specifico riferimento alla dichiarazione sul possesso dei requisiti, si è chiesto espressamente di indicare: a) il titolo di studi posseduto; b) l'iscrizione ad un ordine o collegio professionale; c) l'esperienza nella materia dei rapporti di consumo; d) la frequentazione di un corso di formazione presso un ente di formazione abilitato a svolgere l'attività di formazione dei mediatori ai sensi dell'art.18 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180, con l'indicazione della durata e della valutazione finale.
Preme, a questo punto, precisare che il possesso del requisito di cui al punto d) potrà essere dichiarato, tenuto conto della normativa prevista dal d.m. 222/2004 nonché dell'innesto normativo di cui al d.m. 180/2010, solo ove il mediatore abbia:

frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a 50 ore tenuto ed attestato dall'ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt.18 e 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
frequentato e superato con esito positivo: a) un percorso formativo di durata non inferiore a 40 ore tenuto ed attestato dall'ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art.10, comma quinto, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n.222, nonché del decreto 24 luglio 2006 del direttore generale della Giustizia civile; b) frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a 10 ore tenuto ed attestato dall'ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt.18 e 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
ottenuto l'iscrizione, quale "conciliatore di diritto" ai sensi dell'art.4, comma quarto, lett.a) del decreto ministeriale 222/2004, presso l'organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art.10, comma quinto, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n.222, nonché del decreto 24 luglio 2006 del direttore generale della Giustizia civile; b) frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a 10 ore tenuto ed attestato dall'ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt.18 e 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
ottenuto l'iscrizione, quale "conciliatore di diritto" ai sensi dell'art.4, comma quarto, lett.a) del decreto ministeriale 222/2004, ovvero quale "conciliatore" presso l'organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art.10, comma quinto, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n.222, nonché del decreto 24 luglio 2006 del direttore generale della Giustizia civile; b) fatto riserva, ai sensi dell'art.20, comma secondo, del decreto ministeriale 28/2010, di acquisizione dei requisiti anche formativi previsti dal medesimo decreto ovvero avere attestato l'avvenuto svolgimento di almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale, entro il termine di scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto ministeriale.

Quest'ultimo caso, per completezza, si verifica in applicazione della previsione di cui all'art.20, comma secondo, del d.m. 180/2010, secondo cui i mediatori già iscritti, possono continuare a esercitare l'attività di mediazione fino alla scadenza dei sei mesi sopra indicato, salvo comunicare, a mezzo dell'organismo cui è iscritto, l'avvenuta acquisizione dei requisiti aggiuntivi.   
Si invita, pertanto, a dare la massima osservanza alle prescrizioni di cui sopra, costituendo le stesse linee guida cui questa direzione intende seguire al fine del compiuto esercizio della propria attività di vigilanza preventiva e successiva.
Roma, 4 aprile 2011

Il Direttore Generale
                                                        Maria Teresa Saragnano

 
  • «
  •  Inizio 
  •  Prec. 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Succ. 
  •  Fine 
  • »
Pagina 1 di 3

Area Soci

Cercaci su Facebook

Facebook Group
You are here: Home Notizie Normative