Iustitiae dilatio est quaedam negatio
Basta leggere il titolo di questo articolo (titolo che riproduce il motto della Camera Arbitrale della Venezia Orientale) per rendersi conto della necessità di uno strumento di "giustizia arbitrale".
L'arbitrato si pone e si propone come un valido, veloce e ragionevole strumento, alternativo alla via della giustizia ordinaria o amministrata dallo Stato, per la risoluzione delle controversie che non abbiano ad oggetto diritti non disponibili, e fatti salvi eventuali espressi divieti di legge.
Gli arbitri sono dei giudici privati, nominati su intesa delle parti in conflitto, ai quali vengono attribuiti i poteri di "decidere" uno specifico caso concreto.
Gli intimi connotati dell'autonomia, del contatto diretto e personale con gli arbitri, dalle celerità del giudizio e (elemento non irrilevante) della predeterminabilità dei costi, rendono l'arbitrato uno strumento alternativo, ma non certo secondario rispetto alle procedure giurisdizionali comuni.
Parafrasando la celebre espressione di un grande giurista, Francesco Carnelutti, l'arbitro è come un sarto che confeziona un "abito su misura" che permette, oggi più di ieri, la pronta risoluzione di controversie anche in materia di lavoro, di società, nonché di diritto internazionale (più che mai attuali, nell'era della globalizzazione).
La concreta possibilità che ciò si realizzi, grazie all'arbitrato cosiddetto amministrato, è offerta dal servizio reso dalla Camera Arbitrale della Venezia Orientale che fa propria la diffusa esigenza che le controversie trovino una soluzione certa, celere e "su misura", ovvero con costi quantificabili e valutabili fin dall'inizio.
REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CAMERA ARBITRALE DELLA VENEZIA ORIENTALE
1-OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Oggetto del presente regolamento è la disciplina del procedimento arbitrale riguardante le controversie sottoposte alla Camera Arbitrale della Venezia Orientale.
2-AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Per quanto compatibili, le norme di cui al presente regolamento sono applicate anche quando le clausole compromissorie contengono un qualsivoglia riferimento ad organi o attività della Camera Arbitrale della Venezia Orientale, fermo restando il rispetto delle disposizioni non derogabili del codice di procedura civile e/o delle leggi speciali. Il procedimento disciplinato dal presente regolamento è applicabile sia nell’ipotesi in cui la clausola compromissoria o la convenzione di arbitrato prevedano un arbitrato di tipo rituale, sia che la clausola compromissoria o la convenzione di arbitrato prevedano che gli arbitri definiscano la controversia con determinazione contrattuale o comunque con arbitrato non rituale. Per quanto non disciplinato, neppure in via analogica, dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni del titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
3-NOMINA DEGLI ARBITRI
Gli arbitri, in numero di tre per ciascun procedimento, sono nominati dalla Corte per la risoluzione delle controversie costituita ai sensi dell’art. 10 dello Statuto della Camera arbitrale della Venezia Orientale. I componenti della Corte possono svolgere funzioni di arbitro, nel rispetto degli obblighi di indipendenza ed imparzialità. Qualora una parte del procedimento arbitrale manifesti la volontà che un determinato soggetto sia nominato arbitro, la Corte procede in tal senso, dandone comunicazione all’altra parte ed invitandola ad indicare a sua volta, se ritiene, il nominativo di un arbitro. Ciascuna parte potrà indicare soltanto un nominativo; gli arbitri indicati dalle parti non potranno svolgere la funzione di presidente del collegio. Chiunque sia chiamato ad esercitare le funzioni di arbitro in procedimenti disciplinati dal presente regolamento dovrà, in caso di accettazione della nomina, impegnarsi a rispettare le disposizioni del predetto regolamento e le modalità di determinazione dei costi del procedimento e di pagamento delle tariffe.
4-RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI
Un arbitro può essere ricusato nei seguenti casi:
a)Se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;
b)Se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
c)Se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
d)Se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
e)Se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l’indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
f)Se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.
Sulla richiesta di ricusazione, che deve essere proposta alla Corte entro 10 dalla comunicazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, decide un collegio formato e presieduto dal Presidente della Corte e da altri due componenti della medesima. Il collegio così formato provvede alla nomina di un nuovo arbitro.
5-ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI
Gli arbitri dovranno accettare la designazione con atto scritto, da inoltrare alla Corte entro sette giorni dalla nomina. L’accettazione potrà essere data anche a mezzo posta elettronica o a mezzo fax, purché a tali comunicazioni faccia seguito, entro dieci giorni, il deposito presso la Corte dell’originale dell’atto di accettazione. L’accettazione non sarà ritenuta valida se non conterrà l’impegno ad osservare le disposizioni del presente regolamento e le modalità di determinazione dei costi del procedimento e di pagamento delle tariffe. L’arbitro che abbia accettato l’incarico non potrà rinunciare se non per gravi motivi, e sarà sostituito su decisione di un collegio formato ai sensi del precedente articolo 4.
6-RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO
Le parti del procedimento possono parteciparvi personalmente ovvero mediante un proprio rappresentante, munito di delega scritta che attribuisca al medesimo i poteri di rinunciare al procedimento, accettare rinunce e transigere. E’ facoltà delle parti farsi assistere da avvocati e professionisti di fiducia, conferendo agli stessi apposito mandato con atto scritto.
7-SEDE DELL’ARBITRATO
La sede dell’arbitrato è individuata dalla Corte al momento della nomina degli arbitri. Salvo che entrambe le parti concordino sulla applicazione di una determinata lingua straniera, il procedimento si svolgerà in lingua italiana.
8-CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE DELLA CONTROVERSIA
Le parti sono tenute a comunicare tempestivamente alla Corte l’eventuale accordo intercorso tra le stesse per una conciliazione stragiudiziale della controversia. E’ in ogni caso dovuto il pagamento dei costi del procedimento maturati sino al momento della comunicazione della avvenuta conciliazione.
9-RICHIESTA DI PROCEDIMENTO
La parte che intenda dare corso ad un procedimento arbitrale secondo le norme del presente regolamento è tenuta ad inoltrare richiesta scritta alla Corte. La richiesta dovrà contenere:
a)nome, cognome, residenza e codice fiscale del richiedente e domicilio eletto per il procedimento; se il richiedente è persona giuridica la dichiarazione dovrà contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione della sede, del legale rappresentante, del numero di codice fiscale o partita IVA e del domicilio eletto per il procedimento;
b)nome, cognome, residenza e codice fiscale della parte convenuta; se la parte convenuta è persona giuridica la dichiarazione dovrà contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione della sede, del legale rappresentante, del numero di codice fiscale o partita IVA;
c)copia dell’atto nel quale è contenuta la clausola che prevede l’applicazione del presente regolamento, o che comunque prevede l’intervento di organi della Camera Arbitrale della Venezia Orientale;
d)determinazione dell’oggetto della controversia e delle richieste che saranno rivolte al collegio arbitrale, salva la possibilità di integrazione o modificazione di entrambi gli elementi nei termini concessi dalla Corte;
e)eventuale richiesta di designazione di un soggetto quale arbitro;
f)l’indicazione del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica al quale è possibile ricevere le comunicazioni del procedimento;
g)la prova dell’avvenuto versamento dei costi previsti nella lettera A della tariffa.
10-COMUNICAZIONE ALLA CONTROPARTE E ATTO DI RISCONTRO
La Corte, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, ne dà comunicazione alla parte convenuta, invitandola a dare riscontro alla comunicazione con atto scritto entro dieci giorni. L’atto di riscontro dovrà contenere:
a)nome, cognome, residenza e codice fiscale della parte convenuta e domicilio eletto per il procedimento; se la parte convenuta è persona giuridica la dichiarazione dovrà contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione della sede, del legale rappresentante, del numero di codice fiscale o partita IVA e del domicilio eletto per il procedimento;
b)eventuale richiesta di designazione di un soggetto quale arbitro;
c)enunciazione delle eventuali ragioni per le quali la convenuta ritenga non applicabile o comunque nulla o invalida la clausola che prevede l’applicazione del presente regolamento, o che comunque prevede l’intervento di organi della Camera Arbitrale della Venezia Orientale;
d)qualora non ricorra la situazione di cui al punto c), l’indicazione determinazione dell’oggetto della controversia e delle richieste che saranno rivolte, anche in via riconvenzionale, al collegio arbitrale, salva la possibilità di integrazione o modificazione di entrambi gli elementi nei termini concessi dalla Corte;
e)l’indicazione del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica al quale è possibile ricevere le comunicazioni del procedimento.
11-DECISIONE PRELIMINARE. NOMINA DEGLI ARBITRI
Decorso il termine previsto per la comunicazione dell’atto di riscontro di cui al precedente articolo 10, la Corte, se ritiene fondate le ragioni di cui all’articolo 10, lettera c), comunica alle parti l’intento di non procedere alla designazione degli arbitri. In ogni altro caso la Corte procede alla designazione degli arbitri, dandone comunicazione alle parti.
12-ATTO DI INTRODUZIONE
Ricevuta la comunicazione della avvenuta designazione degli arbitri, la parte che ha richiesto l’attivazione del procedimento deve, entro i successivi venti giorni, notificare alla parte convenuta, a mezzo raccomandata a.r. (consegnata all’ufficio postale entro la scadenza del termine medesimo), ovvero a mezzo fax, un atto di introduzione contenente l’indicazione esatta delle domande, delle ragioni e dei titoli azionati nel procedimento e delle istanze istruttorie richieste, con allegazione della documentazione che intende produrre. L’atto introduttivo deve contenere, inoltre, l’invito alla parte convenuta a notificare, entro un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni, un atto di risposta contenente le indicazioni di cui al successivo articolo 13.
13-ATTO DI RISPOSTA
Entro il termine assegnato nell’atto introduttivo, o in mancanza entro trenta giorni dalla notifica dell’atto introduttivo, la parte convenuta deve notificare alla parte richiedente, a mezzo raccomandata a.r. (consegnata all’ufficio postale entro la scadenza del termine medesimo), ovvero a mezzo fax o posta elettronica, un atto di risposta contenente l’indicazione esatta delle domande, anche riconvenzionale, delle ragioni e dei titoli azionati nel procedimento e delle istanze istruttorie richieste, con allegazione della documentazione che intende produrre. L’atto di risposta deve contenere, inoltre, l’invito alla parte richiedente a notificare, entro un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, un atto integrativo contenente le indicazioni di cui al successivo articolo 14. Qualora la parte richiedente non abbia, nel termine di cui all’articolo 12, proceduto alla notifica dell’atto introduttivo, la parte convenuta può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, depositare presso la Corte l’istanza di fissazione di udienza avanti il collegio arbitrale senza procedere alla notifica dell’atto di risposta di cui al presente articolo.
14-ATTO INTEGRATIVO
Entro il termine assegnato ai sensi del precedente articolo 13, la parte richiedente, ove non ritenga di depositare istanza di fissazione di udienza avanti il collegio arbitrale, può notificare alla parte convenuta un atto integrativo, contenente eventuali modifiche alle domande originarie in conseguenza delle difese proposte dalla parte convenuta, nonché eventuali istanze istruttorie a prova contraria. L’atto integrativo dovrà contenere, inoltre, l’invito alla parte convenuta a notificare, entro un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, un atto integrativo di replica contenente le indicazioni di cui al successivo articolo 15. Qualora la parte convenuta non abbia, nel termine di cui all’articolo 13, proceduto alla notifica dell’atto di risposta, la parte richiedente può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, depositare presso la Corte l’istanza di fissazione di udienza avanti il collegio arbitrale senza procedere alla notifica dell’atto di risposta di cui al presente articolo.
15-ATTO INTEGRATIVO DI PARTE CONVENUTA
Entro il termine assegnato ai sensi del precedente articolo 14, la parte convenuta, ove non ritenga di depositare istanza di fissazione di udienza avanti il collegio arbitrale, può notificare alla parte richiedente un atto integrativo, contenente eventuali istanze istruttorie a prova contraria.
16-ISTANZA DI FISSAZIONE DI UDIENZA. TERMINE
Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, ciascuna delle parti, alla scadenza del termine previsto dall’art. 15, può depositare presso la Corte istanza di fissazione di udienza avanti il Collegio arbitrale. Qualora nessuna delle parti proceda a tale incombente entro sei mesi dalla data nella quale alla Corte è pervenuta la comunicazione di cui all’art. 9, la Corte procede alla archiviazione del fascicolo, dandone comunicazione alle parti.
17-NOTIFICAZIONE DELL’ISTANZA DI FISSAZIONE DI UDIENZA E ADEMPIMENTI PRELIMINARI
L’istanza di fissazione di udienza deve essere notificata dalla parte istante all’altra parte, e successivamente deve essere depositata presso la Corte. La Corte, entro dieci giorni dal deposito dell’istanza, fissa la data della comparizione delle parti avanti il Collegio arbitrale, dandone comunicazione alle parti medesime. Ricevuta la comunicazione della data dell’udienza, entrambe le parti devono depositare presso la sede dell’arbitrato, tutti gli atti e documenti rispettivamente notificati dall’una all’altra, almeno dieci giorni prima della data dell’udienza.
18-UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI
All’udienza fissata ai sensi del precedente articolo 17 il Collegio interroga liberamente le parti, tentandone la conciliazione. Se la conciliazione riesce viene formato apposito verbale. In caso contrario, sentita l’illustrazione delle domande ed istanze istruttorie proposte dalle parti, il Collegio si riserva ogni decisione in merito. La riserva deve essere sciolta entro dieci giorni dall’udienza, e della decisione del Collegio viene data comunicazione alle parti, con indicazione della data dell’udienza nella quale avrà luogo l’istruttoria, o alla quale le parti saranno invitate a precisare le conclusioni.
19-EVENTUALI ADEMPIMENTI ISTRUTTORI
Il Collegio, se ritiene la controversia matura per la decisione, invita le parti a precisare la conclusioni fissando la relativa udienza ai sensi del precedente articolo 18. Se ritiene necessario procedere ad attività istruttoria, o disporre consulenza tecnica, provvede in tal senso, fissando in ogni caso udienza per l’assunzione delle prove testimoniali e/o per il giuramento del consulente o dei consulenti nominati. Se non è possibile completare la fase istruttoria in una sola udienza, il Collegio può rinviare ad una o più udienze successive, fermo restando la necessità di rispettare il termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso, esaurita la fase istruttoria, il Collegio fissa l’udienza per la precisazione delle conclusioni.
20-UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
All’udienza di precisazione delle conclusioni il Collegio concede alle parti un termine di venti giorni dall’udienza per il deposito di memorie conclusionali, e un successivo termine di giorni dieci per il deposito di eventuali memorie di replica.
21-IL LODO
Decorsi i termini di cui all’articolo 20, e nel rispetto del termine massimo di 150 giorni dalla data dell’udienza di comparizione delle parti di cui all’articolo 18 il Collegio emette il lodo. Il predetto termine può essere prorogato d’ufficio dal Collegio, per non più di 180 giorni, quando ciò sia richiesto dalla necessità di assumere mezzi di prova. La decisione della controversia viene assunta a maggioranza dei componenti del Collegio, ed il lodo, redatto per iscritto, deve contenere la sottoscrizione di tutti i componenti il Collegio.
Il lodo deve contenere:
a)il nome degli arbitri;
b)l’indicazione della sede dell’arbitrato;
c)l’indicazione delle parti;
d)l’indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;
e)l’esposizione sommaria dei motivi;
f)il dispositivo;
g)la sottoscrizione degli arbitri;
h)la data delle sottoscrizioni.
22-SOTTOSCRIZIONE DEL LODO E TRASMISSIONE ALLE PARTI. INAPPELLABILITA’ DEL LODO
Una volta sottoscritto da tutti gli arbitri, il lodo, redatto in almeno due originali, viene trasmesso in originale alle parti a mezzo piego raccomandato entro dieci giorni dall’ultima sottoscrizione. Il lodo non è appellabile presso organi facenti capo alla Camera Arbitrale della Venezia Orientale, ferme restando le azioni di annullamento e/o impugnazione previste dalla legislazione vigente.
23-COSTI
I costi del procedimento comprendono l’onorario degli arbitri e i diritti amministrativi, e sono determinati dal Collegio arbitrale in sede di pronuncia del lodo, nel rispetto della Tariffa allegata al presente regolamento. Il Collegio stabilisce altresì la ripartizione dei costi dell’arbitrato tra le parti tenendo conto della soccombenza, e dando motivazione nel lodo nell’ipotesi in cui ritenga di compensare in tutto o in parte i predetti costi tra le parti.
Tutti i diritti sono riservati.



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