Il Tribunale di Venezia decreta l'esdebitazione del fallito nonostante il parere sfavorevole del Curatore e del Comitato dei Creditori.
L'art. 142 LF, come noto, consente al fallito, entro un anno dalla chiusura del fallimento, di ottenere un decreto che sancisca l'inesigibilità dei crediti concorsuali residui.
La norma prevede, infatti, tra gli altri requisiti che siano stati soddisfatti almeno in parte i creditori concorsuali.
Ciò significa, letteralmente, che è sufficiente il pagamento anche solo in parte di un solo creditore privilegiato e nessun creditore chirografario per avere diritto, rispettando anche gli altri requisiti, all'esdebitazione.
Il legislatore, in altri termini, ha voluto cancellare la infamante condizione cui sono stati sottoposti per anni i debitori falliti che così possono ritornare in bonis.
Sembra, tuttavia, che alcuni curatori fallimentari non la pensino così.
Il caso in esame, infatti, prende lo spunto da un parere sfavorevole da parte del curatore fallimentare e del comitato dei creditori che sostenevano che per avere diritto all'esdebitazione il fallimento avrebbe dovuto soddisfare almeno in parte i creditori chirografari.
Non vi è chi non veda che una simile interpretazione della norma è fuorviante ed errata: per soddisfare almeno in parte i creditori chirografari è giocoforza necessario soddisfare per intero i creditori privilegiati. E ciò non la norma non dice. Pare quindi che questa posizione sia contra legem e ingiustificatamente sanzionatoria.
Il Tribunale di Venezia accogliendo le tesi difensive del fallito e nonostante il parere negativo del curatore e del comitato dei creditori ha infatti chiaramente sancito che "è sufficiente pagare anche solo in parte i creditori privilegiati e nessuno dei chirografari" per ottenere l'esdebitazione.



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