Si parla molto di liquidazione delle spese nella vigenza del nuovo Decreto Ministeriale n. 140 del 20 luglio 2012.
Le scelte fino ad ora adottate non sono state sempre di semplice attuazione o di immediata comprensione. Per rendere più agevole l'organizzazione dei lavori degli avvocati associati alla nostra Camera, ed ai colleghi che operano nell'ambito della circoscrizione sandonatese, condividiamo l'interessante motivazione della liquidazione che è stata redatta da uno dei Giudici togati del nostro Foro, la dott. Viviana Mele.
Motivazione:
"Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente (soccombente per la quasi totalità delle contestazioni e pretese) e sono liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione delle spese di lite, questo giudice ritiene di applicare il Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, pubblicato nella G.U. n. 195 del 22 agosto 2012 ed entrato dunque in vigore il 23 agosto 2012, in virtù dell'art. 41 del medesimo regolamento, secondo cui le disposizioni di nuovo conio si applicano "alle liquidazioni successive alla entrata in vigore" del DM stesso (quindi, dal 23.8.2012, ai sensi dell’art. 42 del decreto).
Ciò in virtù del dato letterale del regolamento, che individua il proprio ambito di applicazione con riferimento al momento in cui è eseguita la liquidazione ad opera del giudice, a prescindere dal momento in cui sia stata svolta l’attività difensiva.
All’argomento letterale si aggiunge poi quello finalistico. L’intenzione del legislatore, manifestata ormai da molto tempo, è infatti quella di abrogare in modo definitivo le vecchie tariffe professionali e di introdurre un sistema di liquidazione semplificato ed intuitivo; se si continuasse a fare ricorso alle tariffe forensi, si verrebbe dunque ad imporre la reviviscenza di un sistema di cui il legislatore ha disposto il definitivo tramonto.
In tal senso si sono espressi recentemente alcuni giudici.
Si veda la pronuncia del Tar Lombardia – Brescia, sez. I, ordinanza 10 settembre n. 1528 (Pres. Calderoni, est. Spisano), secondo cui “Il nuovo Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, in virtù dell’art. 41, si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore e, dunque, a prescindere dal momento in cui è stata espletata l’attività professionale, quindi anche ai processi in corso.
Negli stessi termini si è espresso il Tribunale di Termini Imerese, sentenza 17 settembre 2012 n. 1252 (Est. Piraino), secondo cui “L’art. 9 del decreto–legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, si applica anche ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore e, pertanto, la liquidazione delle spese processuali deve avvenire integralmente sulla base dei nuovi parametri introdotti dal decreto del ministro per la Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, anche se sopravvenuto in corso di causa”.
Si ricorda ancora il decreto 17 settembre 2012 n. 1252 del Tribunale di Varese, sez. I civ. (Est. Buffone), secondo cui “Il nuovo Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, pubblicato nella GU n. 195 del 22 agosto 2012 ed entrato dunque in vigore il 23 agosto 2012, in virtù dell’art. 42 del D.M. medesimo, prevede, all’art. 41, che le disposizioni di nuovo conio si applichino “alle liquidazioni successive alla entrata in vigore” del DM stesso (quindi, dal 23.8.2012). Il regolamento, ai fini della applicabilità ai processi pendenti, indica, dunque, quale parametro di riferimento, non il momento in cui si è conclusa l’attività del professionista (momento statico) ma il momento in cui il giudice deve provvedere a liquidare il compenso (momento dinamico). Ciò vuol dire che è irrilevante il referente temporale che fa da sfondo all’attività compiuta e rileva, invece, la data storica vigente al momento dell’attività giudiziale-procedimentale di quantificazione del compenso spettante”.
La liquidazione del compenso è eseguita tenendo conto del valore, della natura e della complessità della controversia; del numero, dell’importanza e complessità delle questioni trattate, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 20.7.2012 n. 140.
La liquidazione avviene applicando gli importi medi per ciascuna delle fasi che hanno interessato il presente giudizio (di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria), aumentati nella misura del 35%, alla luce della complessità delle questioni trattate e della specifica discussione giuridica che ha interessato ognuna delle voci di credito rivendicate dal coniuge affidatario".
Dott. Viviana Mele