Camera Avvocati San Donà di Piave - Tribunale di San Donà di Piave - Venezia

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Avvocati del Tribunale di San Donà di Piave - Venezia

Convegno dell’8 marzo 2013 sulla Riforma del Condominio.

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Convegno dell’8 marzo 2013 sulla Riforma del Condominio promosso da CONFAPPI con il patrocinio della Camera Avvocati di San Donà di Piave.

 

riforma del condominio

Ultimo aggiornamento ( Martedì 19 Febbraio 2013 11:41 )
 

Liquidazione delle spese in giudizio ai sensi del DM 140/2012

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LIQUIDAZIONE SPESE IN GIUDIZIO

Si parla molto di liquidazione delle spese nella vigenza del nuovo Decreto Ministeriale n. 140 del 20 luglio 2012.

Le scelte fino ad ora adottate non sono state sempre di semplice attuazione o di immediata comprensione. Per rendere più agevole l'organizzazione dei lavori degli avvocati associati alla nostra Camera, ed ai colleghi che operano nell'ambito della circoscrizione sandonatese, condividiamo l'interessante motivazione della liquidazione che è stata redatta da uno dei Giudici togati del nostro Foro, la dott. Viviana Mele.

Avv. Alberto Vigani 

 

Motivazione:

 "Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente (soccombente per la quasi totalità delle contestazioni e pretese) e sono liquidate come da dispositivo.

 Nella liquidazione delle spese di lite, questo giudice ritiene di applicare il  Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, pubblicato nella G.U. n. 195 del 22 agosto 2012 ed entrato dunque in vigore il 23 agosto 2012, in virtù dell'art. 41 del medesimo regolamento, secondo cui le disposizioni di nuovo conio si applicano "alle liquidazioni successive alla entrata in vigore" del DM stesso (quindi, dal 23.8.2012, ai sensi dell’art. 42 del decreto).

Ciò in virtù del dato letterale del regolamento, che individua il proprio ambito di applicazione con riferimento al momento in cui è eseguita la liquidazione ad opera del giudice, a prescindere dal momento in cui sia stata svolta l’attività difensiva.

All’argomento letterale si aggiunge poi  quello finalistico. L’intenzione del legislatore, manifestata ormai da molto tempo, è infatti quella di abrogare in modo definitivo le vecchie tariffe professionali e di introdurre un sistema di liquidazione semplificato ed intuitivo; se si continuasse a fare ricorso alle tariffe forensi, si verrebbe dunque ad imporre la reviviscenza di un sistema di cui il legislatore ha disposto il definitivo tramonto.

In tal senso si sono espressi recentemente alcuni giudici.

Si veda la pronuncia del Tar Lombardia – Brescia, sez. I, ordinanza 10 settembre n. 1528 (Pres. Calderoni, est. Spisano), secondo cui “Il nuovo Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, in virtù dell’art. 41, si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore e, dunque, a prescindere dal momento in cui è stata espletata l’attività professionale, quindi anche ai processi in corso.

Negli stessi termini si è espresso il Tribunale di Termini Imerese, sentenza 17 settembre 2012 n. 1252 (Est. Piraino), secondo cui “L’art. 9 del decreto–legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, si applica anche ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore e, pertanto, la liquidazione delle spese processuali deve avvenire integralmente sulla base dei nuovi parametri introdotti dal decreto del ministro per la Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, anche se sopravvenuto in corso di causa”.

Si ricorda ancora il decreto 17 settembre 2012 n. 1252 del Tribunale di Varese, sez. I civ. (Est. Buffone), secondo cui “Il nuovo Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, pubblicato nella GU n. 195 del 22 agosto 2012 ed entrato dunque in vigore il 23 agosto 2012, in virtù dell’art. 42 del D.M. medesimo, prevede, all’art. 41, che le disposizioni di nuovo conio si applichino “alle liquidazioni successive alla entrata in vigore” del DM stesso (quindi, dal 23.8.2012). Il regolamento, ai fini della applicabilità ai processi pendenti, indica, dunque, quale parametro di riferimento, non il momento in cui si è conclusa l’attività del professionista (momento statico) ma il momento in cui il giudice deve provvedere a liquidare il compenso (momento dinamico). Ciò vuol dire che è irrilevante il referente temporale che fa da sfondo all’attività compiuta e rileva, invece, la data storica vigente al momento dell’attività giudiziale-procedimentale di quantificazione del compenso spettante”.

La liquidazione del compenso è eseguita tenendo conto del  valore, della  natura  e  della complessità  della  controversia;  del  numero, dell’importanza  e  complessità  delle   questioni   trattate, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 20.7.2012 n. 140.

La liquidazione avviene applicando gli importi medi per ciascuna delle fasi che hanno interessato il presente giudizio (di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria), aumentati nella misura del 35%, alla luce della complessità delle questioni trattate e della specifica discussione giuridica che ha interessato ognuna delle voci di credito rivendicate dal coniuge affidatario".

Dott. Viviana Mele 

 

Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 03 Ottobre 2012 15:21 )
 

Come avviare la procedura di mediazione a San Donà di Piave

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Parte la mediazione a San Donà di Piave

E' operativo un protocollo fra Ordine Avvocati e Camera Arbitrale Veneziana per l'avvio delle procedure di mediazione in via decentrata con l'ausilio dell'organismo di mediazione camerale.

Per avviare la procedura è necessario depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale, o presso una delle sedi decentrate sotto riportate (fra cui San Donà di Piave), la domanda compilando l’apposito modulo.

Nel caso in cui vi siano più parti convenute è possibile integrare il modulo nella sezione uno dello stesso.

E’ disponibile anche un apposito modulo in caso di domanda congiunta. Contestualmente al deposito dovranno essere versate le spese di avvio di euro 48,00 (iva inclusa).

Il pagamento potrà essere effettuato:

  1.  in contanti solo presso la sede di Venezia;
  2. a mezzo bonifico bancario da effettuare alle seguenti coordinate:
codice IBAN: IT68 F 06345 02000 07400616760S
c/c 07400616760S, CIN F ABI 06345 CAB 02000
Banca: Cassa di Risparmio di Venezia
intestato a Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Venezia
Nella causale di pagamento dovranno essere indicate le generalità di chi attiva la procedura.

 

Copia dell’attestazione di bonifico dovrà essere allegata alla domanda.

I depositi relativi alle procedure di mediazione possono essere effettuati:

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Ultimo aggiornamento ( Venerdì 15 Aprile 2011 09:54 )
 

Esdebitazione del fallito

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Il Tribunale di Venezia decreta l'esdebitazione del fallito nonostante il parere sfavorevole del Curatore e del Comitato dei Creditori.

L'art. 142 LF, come noto, consente al fallito, entro un anno dalla chiusura del fallimento, di ottenere un decreto che sancisca l'inesigibilità dei crediti concorsuali residui.

La norma prevede, infatti, tra gli altri requisiti che siano stati soddisfatti almeno in parte i creditori concorsuali.

Ciò significa, letteralmente, che è sufficiente il pagamento anche solo in parte di  un solo  creditore privilegiato e nessun creditore chirografario per avere diritto, rispettando anche gli altri requisiti, all'esdebitazione.

Il legislatore, in altri termini, ha voluto cancellare la infamante condizione cui sono stati sottoposti per anni i debitori falliti che così possono ritornare in bonis.

Sembra, tuttavia, che alcuni curatori fallimentari non la pensino così.

Il caso in esame, infatti, prende lo spunto da un parere sfavorevole da parte del curatore fallimentare e del comitato dei creditori che sostenevano che per avere diritto all'esdebitazione il fallimento avrebbe dovuto soddisfare almeno in parte i creditori chirografari.

Non vi è chi non veda che una simile interpretazione della norma è fuorviante ed errata: per soddisfare almeno in parte i  creditori chirografari è giocoforza necessario soddisfare per intero i creditori privilegiati. E ciò non la norma non dice. Pare quindi che questa posizione sia contra legem e ingiustificatamente sanzionatoria.

Il Tribunale di Venezia accogliendo le tesi difensive del fallito e nonostante il parere negativo del curatore e del comitato dei creditori ha infatti chiaramente sancito che "è sufficiente pagare anche solo in parte i creditori privilegiati e nessuno dei chirografari"  per ottenere l'esdebitazione.

avv. Victor Rampazzo

 

Ultimo aggiornamento ( Domenica 19 Settembre 2010 18:30 )
 

Rinvio alle S.U. per difetto di giurisdizione

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Si segnala alla Vs. attenzione una interessante ordinanza del Giudice Monocratico di San Donà di Piave, il quale ha sollevato questione di giurisdizione in merito ad una vicenda ad esso devoluta, dopo una sentenza della Commissione tributaria veneziana che aveva affermato a sua volta il difetto di giurisdizione del giudice tributario.
 
Il Giudice sandonatese, dott. Viviana Mele, muove dalla pronuncia della Corte Costituzionale, che con sent. n° 130/2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 2 l. 546/1992, disciplinante la competenza delle Commissioni tributarie, nella parte in cui assegna alle medesime indiscriminatamente tutta la materia delle sanzioni amministrative irrogate da uffici finanziari (quale è l’AAMS); la Corte ha infatti ritenuto che la giurisdizione della Commissioni tributarie possa sussistere solo in presenza di sanzioni correlate a disposizioni di natura tributaria, e non in base alla natura del soggetto che le irroga.
 
Non va dimenticato, infatti, che la sopravvivenza delle Commissioni tributarie nel nostro ordinamento dipende dalla loro preesistenza alla Costituzione, ed è compatibile con l'art. 102 Cost. - che sancisce il divieto della creazione di nuovi giudici speciali - solo a condizione che le funzioni giurisdizionali delle Commissioni siano connesse a quelle storicamente espletate dalle stesse; tali funzioni possono essere pertanto aggiornate dal legislatore, ma non snaturate.
 
L'ordinanza merita di essere segnalata anche perché essa rappresenta una delle prima applicazioni dell'art. 59 della legge 69/2009, che consente al giudice di sollevare d'ufficio la questione di giurisdizione avanti il Supremo collegio a Sezioni unite.
Nel caso di specie il Giudice monocratico, ritenendo che le sanzioni in contestazione siano connesse a disposizioni di natura impositiva-tributaria, preso atto che la Commisisone tributaria ha declinato la propria giurisdizione ha ritenuto di rimettere la questione alla Corte di cassazione, affinché risolva il contrasto giurisprudenziale.

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Ultimo aggiornamento ( Sabato 15 Maggio 2010 16:03 )
 
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