Camera Avvocati San Donà di Piave - Tribunale di San Donà di Piave - Venezia

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Convenzione con Uno Communications

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Spett. Milano, 8 ottobre 2010

Ordine degli avvocati di San Donà di Piave


Oggetto: Offerta servizio traffico voce


Egregi Signori,

A seguito dell’incontro intercorso con il nostro rappresentante commerciale Sig. Edoardo Falomo siamo lieti di proporVi la seguente offerta per il servizio di fornitura di traffico voce:


  • Chiamate verso numeri fissi locali e nazionali € 0,0225 al minuto

  • Chiamate verso cellulari Tim, Vodafone e Wind € 0,1180 al minuto

  • Chiamate verso cellulari “3” € 0,1800 al minuto

  • Chiamate verso numeri fissi e cellulari internazionali come da listino allegato


Tutte le tariffe sopra indicate sono da considerarsi “flat” e quindi senza distinzioni orarie o giornaliere.

Nessuno scatto alla risposta, contributo di attivazione o disattivazione sono previsti nella presente offerta. Le tariffe esposte sono Iva esclusa.

Nella speranza la nostra offerta sia di Vostro gradimento porgiamo distinti saluti.

Uno Communications s.p.a.

 

Avvio delle notificazioni telematiche

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Riportiamo di seguito la circolare del'Ordine degli Avvocati di Venezia che comunica l'avvio della notifica telematica nel circondario veneziano.

Avv. Alberto Vigani

 

 

Prot. n. 2027/2011

CIRCOLARE N.  3/2011

 A TUTTI GLI ISCRITTI

 Oggetto: Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile

 Il Ministro della Giustizia, con decreti del 28/01/2011 (per la Corte d'Appello di Venezia e per i Tribunali di Bassano del Grappa, Verona, Belluno, Treviso, Venezia e Vicenza) e del 4/02/2011 (per il Tribunale di Padova), pubblicati su G.U. n. 64 del 19/03/2011, ha disposto l'avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile. Tali decreti entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, vale a dire lunedì 4 aprile 2011.

 

                            A decorrere da tale data, pertanto, saranno effettuate per via telematica le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267  (così l'art. 1, comma 2, di ciascuno dei suddetti decreti).

 

                            In particolare, gli Avvocati che hanno già effettuato l'iscrizione al Punto d'Accesso del Processo Civile Telematico riceveranno le notificazioni e comunicazioni suindicate esclusivamente per via telematica. La notificazione o comunicazione si avrà poi per effettuata al momento in cui la stessa sia resa disponibile al Punto d'Accesso, indipendentemente dal momento in cui venga visualizzata dall'Avvocato destinatario.

 

                            Raccomando, quindi, di consultare quotidianamente il Punto d'Accesso, onde evitare il rischio di incorrere in decadenze.

 

                            Per gli Avvocati che, invece, a tale iscrizione non avessero ancora provveduto, le notificazioni e comunicazioni di cui supra saranno effettuate esclusivamente mediante deposito in apposita Cancelleria che verrà istituita presso i suddetti Uffici Giudiziari; anche in tal caso, la notificazione o comunicazione si avrà per effettuata al momento in cui la stessa sia resa disponibile nella Cancelleria, indipendentemente dal momento in cui venga ritirata dall'Avvocato destinatario.

 

                           Con i migliori saluti

 

                                                    (Franco Stivanello Gussoni - Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Venezia)

Ultimo aggiornamento ( Venerdì 01 Aprile 2011 17:11 )
 

Convenzione con Ballantyne

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A favore degli iscritti alla Camera Avvocati di San Donà di Piave è stata raggiunta un'interessante convenzione con  Ballantyne Cashmere.

Presso la Boutique di Noventa di Piave (Centro McArthurGlen) è riservato agli iscritti alla Camera Avvocati un servizio personalizzato in esclusiva.

Si potrà così accedere alle seguenti opportunità:

 -          Uno sconto del 20% sul prezzo retail per tutta la stagione su tutti i prodotti di collezione.

 -          Uno sconto del 15% su tutti i prodotti continuativi.

 -          L’esclusiva possibilità di accedere a saldi privati prima della stagione di saldi pubblici.

 -          Un servizio personalizzato di personal shopper che permette di creare look unici per ogni singolo cliente.

 -          Informazioni su progetti speciali, promozioni, servizi aggiuntivi per clienti VIP, aggiornamenti sulle collezioni e sugli eventi organizzati presso la boutique o presso il centro Mc Arthur Glen.

 Condizione necessaria per accedere al servizio personalizzato sarà la presentazione della tessera di iscrizione all’Ordine presso la cassa del negozio.

 Lo staff della Boutique Ballantyne sarà a sua completa disposizione per soddisfare le esigenze di acquisto.

 Cordiali saluti.

 Andrea Costantino Luzzi

 Retail Manager Ballantyne Cashmere Spa

 

Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 30 Marzo 2011 09:53 )
 

UNEP: gli intoccabili di Venezia

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Insieme con l' uomo più alto del mondo (Wang Fenjun: 245 centimetri) e la partita con più gol («Club 30 aprile» batte «Oriental» 73-0, campionato regionale di Achay, Paraguay) anche la Corte d' Appello di Venezia può entrare nel Guinness dei primati.

Su 36 ufficiali giudiziari ci sono la bellezza di 18 sindacalisti. Uno ogni due. Sono costretti a battersi disperatamente nella trincea dei diritti dell' uomo contro le feroci sopraffazioni dell' infame sistema giudiziario dal quale sono schiavizzati?

Non esageriamo: più semplicemente, non vogliono neppure correre il minimo rischio di essere trasferiti in uffici dove si lavora di più. E con queste regole se sei un sindacalista sei più inamovibile della piramide di Cheope. Ne sa qualcosa Manuela Romei Pasetti, la prima donna a reggere una Corte d' Appello in Italia, che qualche mese fa, all' inaugurazione dell' anno giudiziario, aveva già lanciato l' allarme sulle carenze di organico che angosciano la giustizia veneta. Un esempio? «Trascorrono mediamente 272 giorni tra la sentenza di 1° grado e l' arrivo alla Corte d' Appello». Un altro? Un processo su sei arriva «oltre un anno dalla pronuncia della sentenza di primo grado.

Se si considerano gli ulteriori tempi per l' iscrizione sul registro generale della Corte d' Appello, i giorni diventano mediamente 330». Risultato: i giudici costretti a lavorare il triplo rispetto ai loro colleghi di Milano (297 contro 100 procedimenti, nel penale) devono fissare le udienze addirittura nel 2017. Bene: sul fronte delle notifiche la Corte è messa altrettanto male, se non peggio. Una tabella dice tutto: gli ufficiali giudiziari in servizio a Venezia, pur avendo un carico di lavoro abissalmente inferiore ai colleghi di Padova o di Verona, sono quasi pari a quelli in servizio a Padova, Treviso, Belluno, Rovigo e Vicenza messi insieme. Tanto è vero che, stando alla media riassuntiva calcolata su 250 giorni di lavoro l' anno, ogni ufficiale giudiziario (ce ne sono di 2 tipi: categoria C1 e categoria B3, ma si tratta di distinzioni che qui non ci interessano) deve occuparsi di 12 atti a Venezia, 17 a Belluno, 25 a Treviso, 31 a Rovigo, 35 a Verona, 38 a Vicenza, 42 a Padova. Cosa farebbe qualunque amministratore al mondo? La risposta è ovvia: cercherebbe di ridurre il personale a disposizione a Venezia e di incrementare al contrario quello in difficoltà nelle altre sedi. Ed è esattamente quello che la Romei Pasetti aveva chiesto al ministro della giustizia Angiolino Alfano con una lettera ufficiale del 20 febbraio 2009. Urgeva una modifica degli organici: 5 in meno a Venezia, 5 in più a Padova, 4 in più Verona.

Macché: il ministero rispondeva accontentando solo in parte Padova e Verona e aggiungendo una persona in più (pensa te!) nella già sovraccarica Venezia. Cosa poteva fare, a quel punto, la presidente? Non le restava che cercare di smistare meglio qua e là gli ufficiali giudiziari, pur sapendo che i paletti burocratico-sindacali sono rigidissimi almeno quanto discutibili e controversi. Stando all' articolo 18 del contratto nazionale quadro, infatti, quanti hanno una responsabilità sindacale non possono essere trasferiti d' imperio senza il nullaosta del sindacato. Giusto. Sennò questo genere di provvedimenti potrebbe essere usato in maniera arbitraria, per punizione. L' articolo 15 del contratto nazionale integrativo, però, allarga il divieto anche alla cosiddetta «applicazione». Vale a dire il momentaneo spostamento di una persona in un altro ufficio per motivi di servizio.

Il tutto anche se, secondo la Romei Pasetti, una sentenza della Cassazione (la 12121/2002) avrebbe «espressamente escluso che la tutela della stabilità del rappresentante sindacale vada applicata a qualsiasi spostamento dalla originaria unità produttiva».

Ovvio: un ruolo sindacale non può essere la copertura a una inamovibilità assoluta che pregiudichi il funzionamento dell' ufficio. Tanto più in una situazione come quella che abbiamo descritto: 7 sindacalisti su 19 ufficiali giudiziari inquadrati sotto la sigla B3, addirittura 11 su 17 sotto la sigla C1. Ed è così che la presidente ha deciso di spostare tre persone per tre o sei mesi (a decorrere dal 12 aprile 2010) da Venezia a Padova e Cittadella. Eh no, è saltato su Enrico Basile: come si permetteva di spostarlo per 180 giorni a ben 39 chilometri di distanza (da 14 a 26 minuti di treno, a seconda dei tipi) senza aver prima chiesto il nullaosta al sindacato? Il giudice del lavoro gli ha dato ragione: il sindacalista, sacro come il dente di Buddha a Kandi, non poteva essere sottratto al suo rapporto diretto e quotidiano con i colleghi che tutela. Quotidiano, si fa per dire: sapete di quanti permessi sindacali ha usufruito negli ultimi cinque anni il protagonista di questa storia? Uno: il 15 febbraio 2007. E la giustizia non funzionerebbe per colpa della mancata separazione delle carriere? Ma per favore...

 Scritto da: Gian Antonio Stella

Corriere della Sera

Ultimo aggiornamento ( Giovedì 13 Maggio 2010 18:17 )
 

L’AdS non è un surrogato dei servizi sociali

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AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: QUAL'E'IL SUO RUOLO?

Il Giudice Tutelare di Modena con decreto del 6 luglio 2009 limita l'impiego dell'AdS utilizzato come surrogato delle competenze dei servizi sociali e non più come soggetto che completa le deficienze della sfera di volontà dei beneficiati. Nella fattispecie concreta per la quale si è emesso il provvedimento, si ha la revoca dell'originario provvedimento di nomina dell'AdS proprio perchè la sua nomina, risultava non richiesta per l’esigenza di un reale sostegno della persona ma, invece ed incredibilmente, di tutela della “società nei confronti del (lo specifico) nucleo familiare di persone per cui era amministrazione”.

Decreto e parere di Alberto Vigani da amministratoridisostegno.com. e progettoads.net

Il Tribunale modenese torna protagonista con una pronuncia in tema di amministrazione di sostegno e reale necessità dell'istituto al momento della sua operatività.
Ecco un primo caso in cui il Giudice Tutelare di Modena limita l'utilizzo dell'Amministratore quando lo stesso viene utilizzato come un surrogato delle competenze dei servizi sociali e non più come un soggetto che completa le deficienze della sfera di volontà dei beneficiati.
Nella fattispecie concreta per la quale si è emesso il provvedimento, si ha la revoca dell'originario provvedimento di nomina dell'Amministratore di Sostegno proprio perchè la sua nomina, dopo la disamina svolta dall'avvocato incaricato, risultava non richiesta per l'esigenza di un reale sostegno della persona ma, invece ed incredibilmente, di tutela della "società nei confronti del (lo specifico) nucleo familiare di persone per cui era amministrazione".
Il Giudice, correttamente, rileva che la vicenda concreta oggetto d'esame restava al di fuori dell'ambito per cui era applicabile la figura giuridica dell'amministrazione di sostegno e che le problematiche descritte dai servizi sociali istanti il ricorso, lungi dal comportare e imporre limitazioni della capacità d'agire dell'interessato, dovevano e devono trovare organica e naturale gestione da parte dei pubblici organismi deputati allo scopo e, cioè, i Servizi Sociali e quelli di Salute Mentale.
Riepilogando: risulta finalmente chiaro che i servizi sociali, spesso unico soggetto richiedente la nomina dell'amministratore di sostegno a favore di persone emarginate e sole, non possono usare l'istituto e l'incaricato per creare in via giudiziaria un loro surrogato a cui demandare le attività che solo essi vedono ricadere nell'area di precipua operatività.


Avv. Alberto Vigani

la segnalazione originale sul sito www.amministratoridisostegno.com

 

Ultimo aggiornamento ( Sabato 08 Maggio 2010 22:31 ) Leggi tutto...
 
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