Camera Avvocati San Donà di Piave - Tribunale di San Donà di Piave - Venezia

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Giurisprudenza sandonatese: Bamboccioni nel Basso Piave

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Si segnala alla Vs. attenzione una interessante sentenza del Giudice Monocratico di San Donà di Piave - dott.ssa Viviana Mele - la quale ha precisato i termini per l'accoglimento della domanda di risoluzione di comodato sporta dai genitori nei confronti del figlio "bamboccione".  

La sentenza in commento si aggiunge, quale dato socialmente rilevante e quantomai attuale, al concorde formante giurisprudenziale che tende oramai a penalizzare quella prole che, per sopraggiunti limiti di età e per colpevole inerzia, si trattenga nell'ambito dell'alveo familiare oltre il necessario.

Tra i precedenti recentemente assurti agli onori delle cronache, si ricorda la ormai famigerata sentenza del Tribunale di Padova che, nell'attribuire ragione ai genitori a scapito della figlia trentottenne, è giunto ad emanare, ai sensi dell'art. 342-bis c.c., un'ordine di protezione e di allontanamento della figlia dall'abitazione familiare per essere il relativo mènage divenuto (secondo i vittoriosi genitori) "insostenibile, conflittuale, esasperante".

La pronuncia del Magistrato sandonatese ci racconta vicende affatto simili, ed altrettanto aspre: il caso di specie vede infatti opposti un padre ed un figlio, l'uno concedente un immobile a titolo di comodato precario, l'altro nella veste comodatario renitente all'abbandono della favorevole e gratuita sistemazione per "problemi familiari e la difficoltà di trovare un lavoro".

La vicenda giuridica - ovvero la questione sorta attorno al rapporto di comodato - non presenta invero connotati particolarmente pregnanti: nessuna contestazione interveniva infatti in merito al carattere precario dell'accordo, ovvero del tempestivo intervento del "nutum" del padre ed attore, circostanze cui va aggiunto il fatto  che l'immobile veniva restituito in corso di causa da parte di colui il quale, nel frattempo, ne era divenuto l'occupante "sine titulo".

Degni di segnalazione sono, invece, i criteri e le valutazioni del Magistrato attorno alla liquidazione del danno, reclamato dal padre-attore e fondato sull'illegittima protrazione del soggiorno oltre la richiesta del comodante:  il Giudice rogante ha infatti ritenuto sussistere "in re ipsa" il danno subito dal padre, per il mero fatto di essere proprietario di un immobile deprivato - a causa dell'occupazione senza titolo - della propria intrinseca fruttuosità.

Si segnala inoltre che il valore locativo del bene, costituente la base di calcolo adottata per la valutazione del danno, è stato stabilito dal Giudice in applicazione dell'art. 115, comma 2°, c.p.c., ritenendo attestato il corrispondente valore secondo le "nozioni di comune esperienza" cui la norma citata fa riferimento.

Avvocato Matteo Depicolzuane

 

 

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Ultimo aggiornamento ( Sabato 29 Maggio 2010 19:17 )
 

Rinvio alle S.U. per difetto di giurisdizione

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Si segnala alla Vs. attenzione una interessante ordinanza del Giudice Monocratico di San Donà di Piave, il quale ha sollevato questione di giurisdizione in merito ad una vicenda ad esso devoluta, dopo una sentenza della Commissione tributaria veneziana che aveva affermato a sua volta il difetto di giurisdizione del giudice tributario.
 
Il Giudice sandonatese, dott. Viviana Mele, muove dalla pronuncia della Corte Costituzionale, che con sent. n° 130/2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 2 l. 546/1992, disciplinante la competenza delle Commissioni tributarie, nella parte in cui assegna alle medesime indiscriminatamente tutta la materia delle sanzioni amministrative irrogate da uffici finanziari (quale è l’AAMS); la Corte ha infatti ritenuto che la giurisdizione della Commissioni tributarie possa sussistere solo in presenza di sanzioni correlate a disposizioni di natura tributaria, e non in base alla natura del soggetto che le irroga.
 
Non va dimenticato, infatti, che la sopravvivenza delle Commissioni tributarie nel nostro ordinamento dipende dalla loro preesistenza alla Costituzione, ed è compatibile con l'art. 102 Cost. - che sancisce il divieto della creazione di nuovi giudici speciali - solo a condizione che le funzioni giurisdizionali delle Commissioni siano connesse a quelle storicamente espletate dalle stesse; tali funzioni possono essere pertanto aggiornate dal legislatore, ma non snaturate.
 
L'ordinanza merita di essere segnalata anche perché essa rappresenta una delle prima applicazioni dell'art. 59 della legge 69/2009, che consente al giudice di sollevare d'ufficio la questione di giurisdizione avanti il Supremo collegio a Sezioni unite.
Nel caso di specie il Giudice monocratico, ritenendo che le sanzioni in contestazione siano connesse a disposizioni di natura impositiva-tributaria, preso atto che la Commisisone tributaria ha declinato la propria giurisdizione ha ritenuto di rimettere la questione alla Corte di cassazione, affinché risolva il contrasto giurisprudenziale.

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Ultimo aggiornamento ( Sabato 15 Maggio 2010 16:03 )
 

Danno non patrimoniale e danno esistenziale

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Danno non patrimoniale - Danno Esistenziale - Responsabilità struttura sanitaria - precisazioni

Interessante sentenza del Tribunale di Venezia che entra nel merito della risarcibilità del danno morale, del danno esistenziale e del danno biologico dopo il recente intervento da parte delle Sezioni Unite in materia di danno non patrimoniale; seppur vero, infatti, che discorrere di determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (morale e/o esistenziale), risponda ad esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno, è altrettanto vero che risulta compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo (così come tutelato dalla Carta Costituzionale) si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
 
Ultimo aggiornamento ( Sabato 15 Maggio 2010 16:07 )
 

Camera Arbitrale della Venezia Orientale: il regolamento

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Iustitiae dilatio est quaedam negatio

Basta leggere il titolo di questo articolo (titolo che riproduce il motto della Camera Arbitrale della Venezia Orientale) per rendersi conto della necessità di uno strumento di "giustizia arbitrale".
 
L'arbitrato si pone e si propone come un valido, veloce e ragionevole strumento, alternativo alla via della giustizia ordinaria o amministrata dallo Stato, per la risoluzione delle controversie che non abbiano ad oggetto diritti non disponibili, e fatti salvi eventuali espressi divieti di legge.

Gli arbitri sono dei giudici privati, nominati su intesa delle parti in conflitto, ai quali vengono attribuiti i poteri di "decidere" uno specifico caso concreto.

Gli intimi connotati dell'autonomia, del contatto diretto e personale con gli arbitri, dalle celerità del giudizio e (elemento non irrilevante) della predeterminabilità dei costi, rendono l'arbitrato uno strumento alternativo, ma non certo secondario rispetto alle procedure giurisdizionali comuni.

Parafrasando la celebre espressione di un grande giurista, Francesco Carnelutti, l'arbitro è come un sarto che confeziona un "abito su misura" che permette, oggi più di ieri, la pronta risoluzione di controversie anche in materia di lavoro, di società, nonché di diritto internazionale (più che mai attuali, nell'era della globalizzazione).

La concreta possibilità che ciò si realizzi, grazie all'arbitrato cosiddetto amministrato, è offerta dal servizio reso dalla Camera Arbitrale della Venezia Orientale che fa propria la diffusa esigenza che le controversie trovino una soluzione certa, celere e "su misura", ovvero con costi quantificabili e valutabili fin dall'inizio.

Al fine di consentirne la fruizione a tutti gli interessati, associati e non, si riporta in calce il Regolamento di procedura della Camera Arbitrale, nella versione vigente.
 
Avv. Giorgio Pavan

 

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Ultimo aggiornamento ( Sabato 15 Maggio 2010 16:04 )
 

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