Si segnala alla Vs. attenzione una interessante sentenza del Giudice Monocratico di San Donà di Piave - dott.ssa Viviana Mele - la quale ha precisato i termini per l'accoglimento della domanda di risoluzione di comodato sporta dai genitori nei confronti del figlio "bamboccione".
La sentenza in commento si aggiunge, quale dato socialmente rilevante e quantomai attuale, al concorde formante giurisprudenziale che tende oramai a penalizzare quella prole che, per sopraggiunti limiti di età e per colpevole inerzia, si trattenga nell'ambito dell'alveo familiare oltre il necessario.
Tra i precedenti recentemente assurti agli onori delle cronache, si ricorda la ormai famigerata sentenza del Tribunale di Padova che, nell'attribuire ragione ai genitori a scapito della figlia trentottenne, è giunto ad emanare, ai sensi dell'art. 342-bis c.c., un'ordine di protezione e di allontanamento della figlia dall'abitazione familiare per essere il relativo mènage divenuto (secondo i vittoriosi genitori) "insostenibile, conflittuale, esasperante".
La pronuncia del Magistrato sandonatese ci racconta vicende affatto simili, ed altrettanto aspre: il caso di specie vede infatti opposti un padre ed un figlio, l'uno concedente un immobile a titolo di comodato precario, l'altro nella veste comodatario renitente all'abbandono della favorevole e gratuita sistemazione per "problemi familiari e la difficoltà di trovare un lavoro".
La vicenda giuridica - ovvero la questione sorta attorno al rapporto di comodato - non presenta invero connotati particolarmente pregnanti: nessuna contestazione interveniva infatti in merito al carattere precario dell'accordo, ovvero del tempestivo intervento del "nutum" del padre ed attore, circostanze cui va aggiunto il fatto che l'immobile veniva restituito in corso di causa da parte di colui il quale, nel frattempo, ne era divenuto l'occupante "sine titulo".
Degni di segnalazione sono, invece, i criteri e le valutazioni del Magistrato attorno alla liquidazione del danno, reclamato dal padre-attore e fondato sull'illegittima protrazione del soggiorno oltre la richiesta del comodante: il Giudice rogante ha infatti ritenuto sussistere "in re ipsa" il danno subito dal padre, per il mero fatto di essere proprietario di un immobile deprivato - a causa dell'occupazione senza titolo - della propria intrinseca fruttuosità.
Si segnala inoltre che il valore locativo del bene, costituente la base di calcolo adottata per la valutazione del danno, è stato stabilito dal Giudice in applicazione dell'art. 115, comma 2°, c.p.c., ritenendo attestato il corrispondente valore secondo le "nozioni di comune esperienza" cui la norma citata fa riferimento.
Avvocato Matteo Depicolzuane
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